In buona sostanza, una eventuale restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare “costruzioni puramente artificiose”, prive di “effettività economica”, finalizzate unicamentea eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale. https://www.ecnews.it/lesterovestizi...-stabilimento/
Proprio sul tema della residenza fiscale della persona fisica e della contestuale iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (c.d. Aire) importanti chiarimenti, in chiave interpretativa, sono stati recentemente forniti da parte dell’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 203 del 25.06.2019.
Il citato documento di prassi ha esaminato il caso di una persona fisica emigrata in Danimarca ove, nell’anno 2017, ha stipulato un contratto di locazione e, contestualmente, anche un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con una società di diritto danese.
Tuttavia, per motivi burocratici, l’iscrizione all’Aire è stata ottenuta solo nel corso del 2017 e, conseguentemente, si è posto il problema di verificare se, per la maggior parte del periodo d’imposta, il soggetto passivo sia o meno da considerarsi ancora iscritto alle anagrafi della popolazione residente.
La richiamata disposizione prevista dall’articolo 73, comma 5-bis, Tuir presenta profili di interconnessione con la disciplina Cfc (Controlled Foreign Companies) regolata dall’articolo 167 Tuir, nel caso in cui un soggetto residente in Italia controlli una società o un ente rientrante nel perimetro applicativo del medesimo articolo 167 che, a sua volta, detenga partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia(cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 347 e ss.).
A parere del citato documento di prassi, la presunzione di residenza nel territorio dello Stato della società esterarende inoperante la Cfc legislationexarticolo 167 Tuir, impedendo l’imputazione al soggetto controllante del reddito che la controllata stessa, in quanto residente, è tenuta a dichiarare in Italia.
Di contro, qualora la società riuscisse a superare la presunzione di residenza estera, fornendo idonea prova contraria, la controllata non residente – ricorrendone le condizioni – rimarrebbe attratta alla disciplina Cfc, con la conseguenza che il suo reddito resta imputabile per trasparenza al soggetto residente controllante. https://www.ecnews.it/il-rapporto-tr...ne-societaria/
In buona sostanza, per verificare il livello di tassazione effettiva, occorre effettuare un confronto tra il “tax rate effettivo estero” e il “tax rate virtuale domestico”, quest’ultimo calcolato determinandoil reddito risultante dal bilancio d’esercizio redatto all’estero sulla base delle disposizioni fiscali italiane.
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In ultima analisi, è utile evidenziare che l’Agenzia delle entrate, in occasione di “Telefisco 2019”,superando i chiarimenti già espressi nella circolare 35/E/2016, ha confermato che ai fini del calcolo del tax rate virtuale domestico occorre fare esclusivo riferimento all’Ires e non all’Irap.
Come noto, la L. 208/2015 (Stabilità 2016) ha abrogato le disposizioni che rendevano indeducibili, dal reddito di impresa, i costi sostenuti nell’ambito delle transazioni economiche e commerciali intrattenute con fornitori residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.
Per effetto della radicale riforma, i costi paradisiaci sono attualmente deducibili in base alle norme generali previste per i componenti del reddito d’impresa (ex articolo 109 Tuir) a norma del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e sulla base dei noti principi di inerenza, certezza ed obiettiva determinabilità.
Tra gli arrestati ci sono anche imprenditori di spessore e funzionari della pubblica amministrazione accusati di essere collusi con le organizzazioni criminali. Oltre alle misure cautelari, la Procura di Catanzaro ha disposto l’esecuzione di numerosi sequestri di beni costituiti da compendi aziendali, immobili, automobili, conti correnti bancari e postali. Nel corso delle indagini è stata anche accertata la movimentazione illecita di denaro per un valore di oltre 300 milioni di euro. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi presso la sede della Corte d’Appello, a cui parteciperanno il procuratore capo Nicola Gratteri, e il direttore della Dia, Maurizio Vallone.
Tra gli arrestati ci sono anche imprenditori di spessore e funzionari della pubblica amministrazione accusati di essere collusi con le organizzazioni criminali. Oltre alle misure cautelari, la Procura di Catanzaro ha disposto l’esecuzione di numerosi sequestri di beni costituiti da compendi aziendali, immobili, automobili, conti correnti bancari e postali. Nel corso delle indagini è stata anche accertata la movimentazione illecita di denaro per un valore di oltre 300 milioni di euro. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi presso la sede della Corte d’Appello, a cui parteciperanno il procuratore capo Nicola Gratteri, e il direttore della Dia, Maurizio Vallone.
Pur variando gli enti creditizi, il modus operandi era comune e ben definito. Dopo
l’individuazione di immobili realmente in vendita nella Capitale, i membri della gang ingaggiavano “figuranti” che, muniti di documenti falsi e utenze telefoniche intestate a soggetti inesistenti, si sostituivano al reale proprietario per stipulare “regolari” contratti di compravendita dinanzi a notai, anch’essi all’oscuro dell’attività̀ criminosa, e conseguenti atti di concessione di mutui a nome di – altrettanto fittizi – acquirenti. Ottenuto l’accredito della somma su un conto corrente acceso a nome del “finto” venditore, il denaro veniva prelevato pochi giorni dopo l’atto di vendita. https://www.terzobinario.it/truffe-n...one-della-gdf/
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