Si ricorda che il termine “donazione indiretta” qualifica le liberalità eseguite con atti diversi dalla donazione, la quale deve essere fatta per atto pubblico, a pena nullità. https://www.ecnews.it/accertamento-d...massima-dell8/
sottodomanda Applicabilità alle liberalità indirette dei principi antielusivi
Ma a questo punto l’ulteriore ‘step’ che appare doveroso compiere è se esistano o meno margini anche solo per poter ipotizzare l’applicazione dei principi antielusivi (alla cui affermazione è preposta la norma generale antiabuso di cui al cit. art. 10-bis) alle liberalità non donative o se al contrario essi restino in qualche modo estranei a tale categoria, in verità assai variegata, di atti e fatti giuridici. Ebbene, la prima osservazione da fare è che siffatta categoria di atti è stata legittimata dal legislatore stesso nell’art. 809 c.c. che sancisce l’applicazione ad essa di talune norme dettate in materia di donazione (in ambito civile) e negli artt. 1 comma 4-bis e 56-bis del T.U. n. 346/90 (in ambito fiscale); anzi nelle ultime due dette norme il legislatore ha anche disegnato l’alveo di rilevanza fiscale delle liberalità al vaglio, al punto che si potrebbe già argomentare nel senso di una loro irrilevanza fiscale al di fuori delle fattispecie espressamente individuate dal legislatore tributario.
Ma poiché la normativa antiabuso è stata dettata proprio allo specifico scopo di attrarre ad imposizione (o ad una imposizione più elevata) fattispecie negoziali o giuridiche in senso lato che, al di là dell’apparenza formale degli strumenti tecnici utilizzati, in assenza di una costruzione complessa, sarebbero state oggetto di quella imposizione stessa, l’interrogativo da porsi è ‘come’ una liberalità non donativa possa integrare gli estremi di un’operazione economica priva di sostanza economica che realizzi un vantaggio fiscale indebito.
Il che ci induce a fare qualche considerazione puntuale su singole fattispecie concrete, dando per acquisito che le modalità con cui si può porre in essere una liberalità non donativa sono le più diverse(7).
7) Ciò è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale (v. recente sentenza sez. III del 19 febbraio 2016, n. 3263) la donazione indiretta può atteggiarsi nei modi più vari, essendo «caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004)».
Amir Bruno Elmaani, fondatore dell'ormai defunto Oyster Protocol, è stato arrestato sulla base di quello che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti descrive come "un meccanismo multimilionario di evasione fiscale". https://it.cointelegraph.com/news/lo...l-of-gold-bars
sottodomanda Applicabilità alle liberalità indirette dei principi antielusivi
Ma a questo punto l’ulteriore ‘step’ che appare doveroso compiere è se esistano o meno margini anche solo per poter ipotizzare l’applicazione dei principi antielusivi (alla cui affermazione è preposta la norma generale antiabuso di cui al cit. art. 10-bis) alle liberalità non donative o se al contrario essi restino in qualche modo estranei a tale categoria, in verità assai variegata, di atti e fatti giuridici. Ebbene, la prima osservazione da fare è che siffatta categoria di atti è stata legittimata dal legislatore stesso nell’art. 809 c.c. che sancisce l’applicazione ad essa di talune norme dettate in materia di donazione (in ambito civile) e negli artt. 1 comma 4-bis e 56-bis del T.U. n. 346/90 (in ambito fiscale); anzi nelle ultime due dette norme il legislatore ha anche disegnato l’alveo di rilevanza fiscale delle liberalità al vaglio, al punto che si potrebbe già argomentare nel senso di una loro irrilevanza fiscale al di fuori delle fattispecie espressamente individuate dal legislatore tributario.
Ma poiché la normativa antiabuso è stata dettata proprio allo specifico scopo di attrarre ad imposizione (o ad una imposizione più elevata) fattispecie negoziali o giuridiche in senso lato che, al di là dell’apparenza formale degli strumenti tecnici utilizzati, in assenza di una costruzione complessa, sarebbero state oggetto di quella imposizione stessa, l’interrogativo da porsi è ‘come’ una liberalità non donativa possa integrare gli estremi di un’operazione economica priva di sostanza economica che realizzi un vantaggio fiscale indebito.
Il che ci induce a fare qualche considerazione puntuale su singole fattispecie concrete, dando per acquisito che le modalità con cui si può porre in essere una liberalità non donativa sono le più diverse(7).
7) Ciò è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale (v. recente sentenza sez. III del 19 febbraio 2016, n. 3263) la donazione indiretta può atteggiarsi nei modi più vari, essendo «caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004)».
Mi riferisco a questo. Ci sono da fare anche le altre materie...
Mi riferisco a questo. Ci sono da fare anche le altre materie...
concordo , ma immagino che in seduta di esame qualora dovessi incappare in qualcosa di simile immagino che la tua "risposta" sia un mesto silenzio...allora ti dico cosa penso a riguardo
Commenta