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    art. 6 comma 6 D.lgs. 471/97

    Perchè il cedente non viene punito in nessun modo e il cessionario sanzionato con sanzione fissa sino a 10.000 euro?

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      art. 6 comma 6 D.lgs. 471/97

      Perchè il cedente non viene punito in nessun modo e il cessionario sanzionato con sanzione fissa sino a 10.000 euro?
      6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

      questo è l'art 6 comma 6?

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

        questo è l'art 6 comma 6?
        https://www.studiosantacroce.eu/Cont.../Articolo/1590

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          L’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, in virtù delle modifiche apportate dalla L. 205/2017, ha determinato un significativo mutamento del quadro tradizionale del rapporto tra rivalsa e detrazione nel caso di erroneoaddebito del tributo.

          https://www.vptl.it/2018/07/17/il-fa...nteprestatore/

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            L’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, in virtù delle modifiche apportate dalla L. 205/2017, ha determinato un significativo mutamento del quadro tradizionale del rapporto tra rivalsa e detrazione nel caso di erroneoaddebito del tributo.

            https://www.vptl.it/2018/07/17/il-fa...nteprestatore/
            La norma infatti, da un lato, riconosce al cessionario/committente la detrazione dell’IVA addebitata in modo errato dal cedente prestatore e, dall’altro, punisce la detrazione con sanzione stabilita in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), in luogo di quella proporzionale (90% dell’imposta, che permane solo per l’indebita detrazione, ex art. 6 comma 6 prima parte del DLgs. 471/97), alla quale tradizionalmente si affiancava anche la violazione per dichiarazione infedele ex art. 5 del DLgs. 471/97.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              La norma infatti, da un lato, riconosce al cessionario/committente la detrazione dell’IVA addebitata in modo errato dal cedente prestatore e, dall’altro, punisce la detrazione con sanzione stabilita in misura fissa (da 250 a 10.000 euro), in luogo di quella proporzionale (90% dell’imposta, che permane solo per l’indebita detrazione, ex art. 6 comma 6 prima parte del DLgs. 471/97), alla quale tradizionalmente si affiancava anche la violazione per dichiarazione infedele ex art. 5 del DLgs. 471/97.
              Le difficoltà di carattere pratico, però, attengono alla circostanza che, al fine di applicare la sanzione in misura fissa alle controversie pendenti, l’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 richiede che l’imposta sia stata assolta dal cedente/prestatore, circostanza che non sempre il cessionario/committente può dimostrare.

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                e veniamo alla domanda...

                La norma in esame, infatti, “si inserisce in un sistema che tende ad assicurare la neutralità dell’imposta”, che è uno degli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2006/112/CE ed è proprio in tale ottica, puntualizza l’Associazione, che “la nuova norma troverebbe giustificazione nel fatto che l’imposta erroneamente esposta in fattura è comunque dovuta a norma del ricordato articolo 21, comma 7. Sembra dunque coerente con tale ultima disposizione che se il fornitore è tenuto a computare l’imposta nella sua liquidazione, possa ammettersene la detrazione da parte dell’acquirente, evitandosi situazioni in cui l’imposta debba essere restituita dal fornitore all’acquirente o dall’erario al fornitore (o all’acquirente stesso) al di fuori del sistema delle liquidazioni del tributo. Le possibili anomalie o gli abusi che potrebbero derivare dal riconoscimento del diritto alla detrazione, in queste ipotesi, dovrebbero essere superate per effetto della precisazione contenuta nella norma (…) secondo cui il recupero dell’imposta viene escluso se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale

                https://www.ecnews.it/wp-content/upl...e-sanzioni.pdf
                Ultima modifica di ROL; 13-11-2020, 09:40.

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                  e giusto per non farci mancare nulla...aahhahaah

                  mortacci loro

                  https://www.studioinfranca.it/wp-con...A_SEMERARO.pdf

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    e giusto per non farci mancare nulla...aahhahaah

                    mortacci loro

                    https://www.studioinfranca.it/wp-con...A_SEMERARO.pdf
                    La norma quindi, operando una inversione di tendenza rispetto alle pressoché costanti indicazioni giurisprudenziali, ha riconosciuto al cessionario/committente il diritto di conservare la detrazione (se e nella misura in cui lo abbia esercitato) anche quando l’imposta sia stata indebitamente applicata nell’an o nel quantum, sul presupposto – naturalmente – che la stessa sia stata versata all’Erario dal cedente e quindi non vi sia stato danno erariale. Il nuovo art. 6 comma 6 ha quindi introdotto un evidente meccanismo di semplificazione nell’ambito dei rapporti triangolari cedente-cessionario-Erario, risolvendo in nuce il problema delle restituzioni civilistiche e fiscali, consentendo al cessionario/committente di conservare la detrazione dell’imposta erroneamente assolta, fatto salvo, naturalmente, il caso della frode

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                      ps :
                      chi vende --> iva a debito
                      chi acquista--->iva a credito

                      a chi sanzioni?

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