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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Tutto ancora in vigore, nonostante i quasi 6 anni passati?
    Il nostro ordinamento prevede in capo al cessionario di azienda una responsabilità civilistica e una tributaria.

    Sotto il primo profilo, civilistico, vale l’articolo 2560, cod. civ., che prevede: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

    Sotto il secondo profilo, tributario, l’articolo 14, D.Lgs. 472/1997 (modificato con l'aggiunta dei commi 5 bis e 5 ter) ) prevede: “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

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      L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro 6 mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, R.D. 267/1942, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”

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        Quindi, in sintesi:
        − dal punto di vista civilistico, il cessionario di un’azienda commerciale è responsabile per i debiti inerenti l’azienda ceduta, risultanti dalle scritture contabili;
        dal punto di vista fiscale, il cessionario di azienda è responsabile per i debiti tributari e delle sanzioni ad essi riferibili, purché nel limite del valore di quanto ceduto e per violazioni commesse alla data del trasferimento e nei 2 anni ad esso antecedenti.

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          sulle novità (in materia di marchi) farei solo questo (+ tutta la normativa del c.c)
          https://ufficiomarchibrevetti.it/201...io-collettivo/

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            https://www.dirittoprivatoinrete.it/impresa/marchio.htm

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              La DITTA, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore,( PRINCIPIO DI VERITA') salvo quanto disposto dall'art.2565

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                La DITTA, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore,( PRINCIPIO DI VERITA') salvo quanto disposto dall'art.2565
                LA TUTELA-----> Tuttavia, in base all'art. 2564 comma 1, allorche la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa

                deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla. ( PRINCIPIO DELLA NOVITA')

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                  domanda concorso 2005 e 2007

                  A norma del c.c la ditta può essere trasferita separatamente dall'azienda?

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                    trasferimento della ditta...(in caso di trasferimento dell'azienda)

                    tra vivi---> passa solo se vi è espresso accordo
                    tra morti---> passa automaticamente , salvo diversa disposizione.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      LA TUTELA-----> Tuttavia, in base all'art. 2564 comma 1, allorche la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa

                      deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla. ( PRINCIPIO DELLA NOVITA')
                      L'imprenditore che per prima adotta una certa ditta per lo svolgimento della sua attività ha l'esclusiva sull'utilizzo del segno distintivo. Da ciò consegue che chi adotta successivamente una ditta uguale o simile avrà l'obbligo di differenziarla al fine di evitare confusione.

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