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L'angolo di ROL

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    Le novità di maggior rilievo che saranno immediatamente in vigore sono quelle che modificano gli articoli 2476 e 2486 cod. civ., modificati dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in materia di responsabilità degli amministratori di S.r.l. e di poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società.

    Si tratta di due previsioni con le quali si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori sociali qualora il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti con l’introduzione di un criterio di liquidazione del danno conseguente all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

    Si tratta di una disciplina che riguarda tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, anche al di fuori di una qualsiasi procedura concorsuale.

    Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d’impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d’impresa.

    Altra novità di particolare rilevo ed immediatamente efficace è la modifica dell’articolo 2086 cod. civ., da parte dell’articolo 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che obbliga l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

    Infine, e non di meno conto, l’obbligo imposto dall’articolo 379 del codice della crisi e dell’insolvenza che ha modificato l’articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ. in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale prevedendo che:

    la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:
    1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
    2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
    3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    4. totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
    5. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    6. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

    L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”. Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico; si stima che decina di migliaia di S.r.l. saranno interessate da tale obbligo.

    La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ma le società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.

    In proposito, per le società chiamate ad assolvere a tale obbligo nel 2019, appare opportuno procedere senza attendere i nove mesi, circostanza possibile, ma che imporrebbe ai professionisti nominati quasi alla fine dell’esercizio di eseguire comunque l’attività di revisione per l’intero anno, con la difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso.

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      l’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce, con decorrenza a partire dall’esercizio 2018, che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente“.

      È opportuno osservare sin da subito che il successivo comma 127 prevede che “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

      https://www.ecnews.it/vantaggi-econo...bilancio-2018/

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        domanda sicura....

        https://www.ecnews.it/azioni-proprie/

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          tali poste non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale, bensì in diretta riduzione del patrimonio netto, attraverso la costituzione di una riserva negativa da classificare nella voce A.X del patrimonio netto “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

          Le azioni proprie sono iscritte al costo d’acquisto in diretta riduzione del patrimonio netto, attraverso una riserva negativa da classificare nella voce A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (articolo 2424-bis cod. civ.).

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            idem....

            titoli non immobilizzati, non destinati cioè a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell’ambito dell’attivo circolante alla voce C.III.6. “altri titoli”, devono essere valutati in base al minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’an­damento di mercato.

            Il criterio del costo ammortizzato può tuttavia non essere applicato se gli effetti rispet­to alla rilevazione al costo d’acquisto sono irrilevanti. Tale irrilevanza che si presume se:
            • i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazio­ne, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
            • i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi;

            Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato, inoltre, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) o di quello delle micro-imprese (articolo 2435-ter cod. civ.).


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              okkio...

              https://www.ecnews.it/limite-tempora...zione-delliva/

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                https://www.ecnews.it/nota-di-variaz...ni-periodiche/

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                  ciappàààà...ahahahaah

                  https://www.ecnews.it/detrazione-iva...i-trimestrali/

                  Commenta


                    https://www.ecnews.it/limposta-di-bo...-elettroniche/

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                      utile ripasso...

                      https://www.ecnews.it/per-imprese-e-...i-inizio-anno/

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