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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    nella legge 398
    Di quale secolo?

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      art 67 tuir

      m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
      in questa “confusione” legislativa si inserisce un fatto nuovo. L’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo dell’inserimento nel registro Coni dei tecnici tesserati e della loro qualifica.

      https://www.ecnews.it/ancora-sui-com...ivi-iii-parte/

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Di quale secolo?
        l regime fiscale agevolato ex L. 398/91

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          l punto rimane il significato giuridico che può/deve essere dato all’abrogazione, contenuta nel Decreto dignità, dell’inquadramento quale collaborazione coordinata e continuativa dei compensi sportivi, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

          L’abrogazione vuole significare che sono comunque prestazioni di lavoro non tipizzate, in quanto lo stesso articolo 67 Tuir esclude che possano rientrare tra le prestazioni di lavoro subordinato o di esercizio professionale, e la qualifica residuale come collaborazioni coordinate e continuative è stata esclusa a seguito della abrogazione della norma che così li qualificava (articolo 13, comma 1, D.L. 87/2018)?

          Oppure che, appunto, essendo redditi diversi da quelli di lavoro non possono essere riconosciuti a “lavoratori” ma solo a coloro i quali svolgano l’attività “per diletto” in quanto nei loro confronti è carente il presupposto della professionalità?


          https://www.ecnews.it/ancora-sui-com...tivi-ii-parte/

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            Partiamo da un dato generale. La norma “incriminata”, l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir classifica i compensi sportivi tra i redditi diversi purché non siano conseguiti “nell’esercizio di arti o professioni … né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.

            L’esercizio di arti o professioni viene definito dall’articolo 53 Tuir come “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” e che non costituiscano reddito di impresa. Rientrano in tale categoria anche le prestazioni degli sportivi professionisti che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, L. 91/1981 costituiscono contratti di lavoro autonomo.

            Ne deriva, pertanto, che chi svolge con tali modalità un lavoro sportivo, in quanto ne detiene la professionalità e ne costituisce per lui l’attività prevalente ancorché non esclusiva, rientra in tale categoria e in suo favore non potranno essere riconosciuti i compensi sportivi sopra ricordati che rientrano, dal 2001 (in seguito alla novella operata dalla L. 342/2000), tra i redditi diversi.

            https://www.ecnews.it/ancora-sui-com...rtivi-i-parte/

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              martinelli è il n 1 su questo settore....

              (tempo fa mi offri pure dei tortelli a Bologna)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                l punto rimane il significato giuridico che può/deve essere dato all’abrogazione, contenuta nel Decreto dignità, dell’inquadramento quale collaborazione coordinata e continuativa dei compensi sportivi, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

                L’abrogazione vuole significare che sono comunque prestazioni di lavoro non tipizzate, in quanto lo stesso articolo 67 Tuir esclude che possano rientrare tra le prestazioni di lavoro subordinato o di esercizio professionale, e la qualifica residuale come collaborazioni coordinate e continuative è stata esclusa a seguito della abrogazione della norma che così li qualificava (articolo 13, comma 1, D.L. 87/2018)?

                Oppure che, appunto, essendo redditi diversi da quelli di lavoro non possono essere riconosciuti a “lavoratori” ma solo a coloro i quali svolgano l’attività “per diletto” in quanto nei loro confronti è carente il presupposto della professionalità?


                https://www.ecnews.it/ancora-sui-com...tivi-ii-parte/
                Rol, mi pare eccessivo per i quiz...

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                  Soprattutto cerchiamo di semplificare, che qua c'è tanto altro da ricordare...

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Rol, mi pare eccessivo per i quiz...
                    devi imparare solo l'art 67 per i quiz...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      devi imparare solo l'art 67 per i quiz...
                      Appunto, sinora non ho mai letto niente delle asd sui libri...di questi giochi delle asd sapevo già da te...anche se a capir bene per me ci vuole un po', anche perchè di quello che hai postato non sono riuscita neanche a leggere tutto...

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                      Sto operando...
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