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omissione dell'indirizzo pec o del codice fiscale del difensore comportano lirregolarità.
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omissione dell'indirizzo pec o del codice fiscale del difensore comportano lirregolarità.Ultima modifica di strelizia; 14-11-2018, 11:57.
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La norma qual è?
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Con la Legge n. 148 del 14/9/2011 è stato introdotto l'obbligo di indicare nel ricorso la Pec (Posta elettronica certificata) del ricorrente.
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Nel ricorso devono essere indicati:
• la Commissione tributaria cui è diretto
• il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
• il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
• l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto
• l’atto impugnato e l’oggetto della domanda
• i motivi.
Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...tributario.pdf
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioUltima modifica di strelizia; 14-11-2018, 12:03.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNel ricorso devono essere indicati:
• la Commissione tributaria cui è diretto
• il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
• il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
• l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto
• l’atto impugnato e l’oggetto della domanda
• i motivi.
Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...tributario.pdf
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