La procedura riguarda tutte le imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'a,e nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
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L'angolo di ROL
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effetti
-----> riduzione della pretesa
-----> riduzione delle sanzioni rispetto alla misura edittale
-----> possibilità di accedere a un pagamento rateale senza garanzia
-----> estensione dei termini per l'eventuale proposizione del ricorso in CTP
-----> possibilità dello scomputo delle perdite pregresse dagli importi accertati anche in adesione
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioMOMENTO PERFEZIONATIVO ( art 7, 8,9 Dlgs 218/97)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
.....pagamento di quanto dovuto o della prima in caso di pagamento rateale (entro il termine di 20 gg dalla redazione dell'atto di adesione)
Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.
Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).
Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioCon l’'istanza proposta ai sensi dell’art. 17bis , il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l’annullamento, totale o parziale, dell’atto, può anche formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Se poi l'ufficio decide di non annullare l'atto, analizza la proposta del contribuente se esiste oppure formula una proposta di mediazione se non accoglie la proposta del contribuente
l'ufficio legale deve dire ai funzionari accertatori che sono delle capre?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNB: sono esclusi
---> gli atti espressivi di SOLE sanzioni
---> gli avvisi di liquidazione delle imposte
---> gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni
atti di accertamento ex art. 36 bis 36 ter d.pr. 600/73
avvisi di irrogazione di sole sanzioni tributarie
atti impositivi verso i quali il contribuente ha già proposto ricorso
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Nel mio libro sono elencati:
atti di accertamento ex art. 36 bis 36 ter d.pr. 600/73
avvisi di irrogazione di sole sanzioni tributarie
atti impositivi verso i quali il contribuente ha già proposto ricorso
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