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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioci sono 2 importantissimi perchè derogano al principio generale dell'UNICITA' DELL'ACCERTAMENTO
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articolo 43 del DPR 600/73
“Fino alla scadenza del termine (…) l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio delle imposte”.Disposizione di analogo tenore è peraltro contenuta nel quarto comma dell’articolo 57 del DPR 633/72 anche ai fini IVA. La previsione legislativa è pertanto chiara e sancisce che la reiterazione di un avviso di accertamento può avvenire:- entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento;
- in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
- con indicazione specifica, a pena di nullità, dei nuovi elementi, degli atti e dei fatti che sono venuti a conoscenza dell’ente accertatore.
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Gli accertamenti parziali
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioarticolo 43 del DPR 600/73
“Fino alla scadenza del termine (…) l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio delle imposte”.Disposizione di analogo tenore è peraltro contenuta nel quarto comma dell’articolo 57 del DPR 633/72 anche ai fini IVA. La previsione legislativa è pertanto chiara e sancisce che la reiterazione di un avviso di accertamento può avvenire:- entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento;
- in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
- con indicazione specifica, a pena di nullità, dei nuovi elementi, degli atti e dei fatti che sono venuti a conoscenza dell’ente accertatore.
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fonte euroconference
In linea generale, l’ufficio, nel momento in cui sottopone a controllo la posizione del contribuente, deve prendere in esame tutte le variabili che incidono sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, valutando globalmente la correttezza del comportamento tenuto nel corso del periodo di imposta.
L’eccezione di maggior rilievo alla regola appena enunciata è contenuta negli articoli 41-bis D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, in virtù dei quali gli uffici possono, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice e nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972, limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, determinati sulla base di elementi specifici.
Tale eccezione è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria di procedere immediatamente con l’emissione dell’atto di recupero in presenza di elementi che, per loro natura, non richiedano lo svolgimento di particolare attività istruttoria in quanto già immediatamente utilizzabili. Si tratta, in particolare, dei dati acquisiti a seguito di:- accessi, ispezioni e verifiche;
- indagini finanziarie;
- risposte ai questionari e alle richieste di documentazione;
- segnalazioni della Direzione Centrale accertamento, di una Direzione Regionale ovvero di un altro ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, della Guardia di finanza o di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- dati in possesso dell’Anagrafe tributaria.
Per essere considerati “immediatamente utilizzabili” tali elementi devono permettere di evidenziare l’esistenza di:- redditi o maggiori redditi non dichiarati;
- deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti;
- imposte o maggiori imposte non versate;
- ai fini Iva, corrispettivi o imposta in tutto o in parte non dichiarati;
- ai fini Iva, detrazioni in tutto o in parte non spettanti.
Una tipologia del tutto particolare di accertamento parziale è l’accertamento da studi di settore. Ai sensi dell’articolo 70, commi 1 e 2, L. 342/2000, infatti, gli accertamenti basati sugli studi di settore vengono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, anche l’intervenuta definizione in acquiescenza o in adesione dei predetti accertamenti non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice da parte dell’ufficio, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a), D.Lgs. 218/1997.
Dette disposizioni si applicano anche agli accertamenti da parametri.
In presenza di accertamenti parziali non trova applicazione l’articolo 44 D.P.R. 600/1973 che disciplina la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento.
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