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L'angolo di ROL

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    m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

    NB: NEL LIMITE DI 10.000 € (prima era 7500)

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      l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

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        h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende;

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          questi i più probabili...(per la copertura al 100% dovete fare tutto l'articolo)

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            “È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare“. Utilizzava questo linguaggio l’ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, parlando con il suo vice, Pasquale Aversa. Il dialogo risale al 14 aprile 2017 ed è stato intercettato dei carabinieri che indagavano sulla gestione dell’accoglienza in Veneto. L’ex prefetto Impresa non è indagata, mentre Aversa è sospettato di aver fornito informazioni riservate alla cooperativa al centro dell’inchiesta. Dopo essere stato rimosso è stato nominato dal Viminale commissario di Gioia Tauro, comune sciolto per infilitrazioni mafiose

            https://www.ilfattoquotidiano.it/201...herie/4593847/

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              ricapitolando.....

              1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili (terreni e fabbricati) da parte di persone fisiche possono generare redditi diversi solo se la vendita avviene al di fuori dell’esercizio d’impresa o arte e professione.

              2. La cessione di beni immobili e di terreni non edificabili realizza plusvalenza tassabile quale reddito diverso solo se sussiste l’intento speculativo, che la norma individua laddove il periodo temporale tra l’acquisto e la vendita del bene non eccede 5 anni.

              3. La cessione di terreni edificabili realizza plusvalenza tassabile quale reddito diverso in ogni caso, a prescindere dal periodo di possesso.

              4. Nella determinazione del costo di acquisto si deve tener conto anche degli oneri inerenti l’acquisto stesso (spese notarili, intermediazioni, ecc.).

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                5 Parlando di partecipazioni un distinguo fondamentale è tra partecipazioni qualificate e non qualificate, atteso il diverso modo con cui il Tuir tratta la plusvalenza conseguita.
                6. Un elemento essenziale per determinare la plusvalenza da capital gain è determinare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, in questo senso occorre tenere distinte le partecipazioni in società di persone da quelle in società di capitali.
                7. Per le partecipazioni in società di capitali il costo fiscalmente riconosciuto parte dalla nozione di prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione della stessa partecipazione, incrementato di ulteriori versamenti eseguiti successivamente.
                8. Se si tratta di partecipazioni in società di persone, il costo fiscalmente riconosciuto parte dal prezzo pagato ma poi viene incrementato o decrementato per effetto degli utili attribuiti al socio per trasparenza o delle perdite al medesimo destinate.
                9 Per le partecipazioni in società detenute all’estero non vi sono esoneri dalla tassazione, essendo questi beni ricompresi tra quelli che generano capital gain.

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                  10. Gli altri redditi diversi sono elencati in modo tassativo dall’articolo 67 Tuir, quindi non vi possono essere fattispecie imponibili a tale titolo, se non esplicitamente comprese nella norma succitata.
                  11. Tra i redditi diversi emerge come fattispecie rilevante il conseguimento di somme derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti dell’ingegno o di brevetti, che sono qualificabili come redditi diversi se non conseguiti dall’autore.
                  12. Il conseguimento di redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell’azienda ricevuta dal contribuente (che non gestisce) rappresenta reddito diverso sia nell’ipotesi dell’affitto sia in quella della cessione.
                  13. Per i redditi degli immobili detenuti all’estero è necessario considerare se gli stessi sono locati oppure no. Se non sono locati potrebbero non generare reddito imponibile in Italia, se così prevede la disciplina estera.
                  14. Per gli sportivi dilettanti i rimborsi analitici, erogati in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, non sono soggetti a tassazione mentre quelli non analitici sono considerati comepensi.
                  15. Il socio che beneficia del godimento dei beni appartanenti alla società può generare un reddito diverso pari alla differenza tra il valore normale del godimento del bene sociale e quanto egli ha erogato alla propria società per tale godimento.
                  16. I redditi derivanti da prestazioni occasionali di lavoro autonomo o da impresa sono oggetto di tassazione se vengono eseguiti con abitualità. Il concetto di abitualià comporta che vi sia una certa professionalità nell’organizzare l’attività affinché essa produca reddito.
                  17. I redditi occasionali di carattere commerciale possono configurarsi come tali anche se derivano da una sola iniziativa economica, se essa presenta dimensioni particolarmente significative.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    "Non solo la scelta normativa risulta conforme ai criteri di delega, ma tiene altresì conto che in tale fattispecie assumono chiaramente rilievo interessi e relazioni di carattere strettamente personale per le quali la perseguibilità non può che essere rimessa a una iniziativa del soggetto privato"


                    e sti kazzi....
                    Ddl Anticorruzione, via la legge “ad cognatum”.

                    Ddl Anticorruzione - L’appropriazione indebita sarà perseguibile d’ufficio solo in futuro: i Conticini salvi grazie a Gentiloni.

                    https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...enti-di-renzi/

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                      Un’innovazione necessaria anche per combattere la corruzione, sostengono i tecnici del ministero nella relazione sulla norma. Perché “sebbene non si tratti di un delitto contro la Pubblica amministrazione, il reato di appropriazione indebita è strumento che consente comunemente (come il reato di falso in bilancio o i reati tributari) di formare provviste illeciteutilizzabili per il pagamento del prezzo della corruzione”.

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