Originariamente inviato da ROL
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
									Visualizza il messaggio
								
							
						
					
				
				
			
		annuncio
				
					Comprimi
				
			
		
	
		
			
				Ancora nessun annuncio.
				
			
				
	
L'angolo di ROL
				
					Comprimi
				
			
		
	X
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Non credo, in base a quanto è scritto qui...Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
E se fosse uno studio associato ? 10. Cucuzzi a testa?
In caso di reddito prodotto da uno studio associato (che si ha quando due o più lavoratori autonomi si accordano per lo svolgimento insieme dell’attività professionale, dividendone le spese e i compensi):
• la determinazione del reddito è la medesima prevista per il singolo professionista, con gli stessi elementi positivi e negativi di reddito;
• l’unica differenza consiste nel fatto che mentre al singolo professionista è consentito dedursi i costi relativi ad un solo autoveicolo o ciclomotore o motociclo, nel caso di studio associato è possibile dedurre i costi relativi a tanti mezzi intestati allo studio, quanti sono i professionisti associati;
• il reddito così determinato viene attribuito al professionista in base alla propria percentuale di partecipazione allo studio, determinata nell’atto di associazione;
• anche le ritenute subite vengono ripartite sulla base della percentuale di partecipazione del singolo professionista.
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Qui non ho capito...Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioe se i piccoletti associati non ci vanno? Il dominus potrebbe cumulare?
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
la legge nulla dice,,,e nulla dicono le istruzioni al modello dei redditi (per lo studio associato). Da qui il mio pensiero...giggino (il dominus) partecipa al convegno e spende 15.000 €, mentre l'altro socio Michele non partecipa al corso. Strando così le cose....la verifica della deduzione dovrebbe essere riferita allo studio o no? Se la risposta è si (come credo) il plafond utilizzabile sarà 20.000 quindi quei 15.000 potrebbero essere deducibili...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Qui non ho capito...
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
ATTENZIONE : L'art 7 comma 3 stabilisce infatti che “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
---> art 17 (elenco delle fattispecie)
---> art 21 (meccanismo)
- 1 mi piace
 
Commenta
 

							
						
Commenta