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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Per effetto delle modifiche, l’attuale formulazione del comma 5 art 54 del tuirprevede che, a decorrere dal 2017, le spese sostenute per l’iscrizione a master e a corsi di formazioneo di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.

    Secondo le regole in vigore fino al 2016, invece, le spese di formazione erano deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto, dovendo far scontare la deducibilità limitata anche alle connesse spese di viaggio e soggiorno.

    È evidente come le nuove regole siano più vantaggiose rispetto a quelle applicabili in passato
    E se fosse uno studio associato ? 10. Cucuzzi a testa?

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      e se i piccoletti associati non ci vanno? Il dominus potrebbe cumulare?

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        solo le spese nella giornata dell`evento?

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          L`evento deve per forza rientrare tra le materie certificate dall`ordine di competenza?

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            Chi scrive la norma è consapevole che se non specifica si crea contenzioso?

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              A volte penso lo facciano di proposito

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                E se fosse uno studio associato ? 10. Cucuzzi a testa?
                Non credo, in base a quanto è scritto qui...

                In caso di reddito prodotto da uno studio associato (che si ha quando due o più lavoratori autonomi si accordano per lo svolgimento insieme dell’attività professionale, dividendone le spese e i compensi):

                • la determinazione del reddito è la medesima prevista per il singolo professionista, con gli stessi elementi positivi e negativi di reddito;
                • l’unica differenza consiste nel fatto che mentre al singolo professionista è consentito dedursi i costi relativi ad un solo autoveicolo o ciclomotore o motociclo, nel caso di studio associato è possibile dedurre i costi relativi a tanti mezzi intestati allo studio, quanti sono i professionisti associati;
                • il reddito così determinato viene attribuito al professionista in base alla propria percentuale di partecipazione allo studio, determinata nell’atto di associazione;
                • anche le ritenute subite vengono ripartite sulla base della percentuale di partecipazione del singolo professionista.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  e se i piccoletti associati non ci vanno? Il dominus potrebbe cumulare?
                  Qui non ho capito...

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Qui non ho capito...
                    la legge nulla dice,,,e nulla dicono le istruzioni al modello dei redditi (per lo studio associato). Da qui il mio pensiero...giggino (il dominus) partecipa al convegno e spende 15.000 €, mentre l'altro socio Michele non partecipa al corso. Strando così le cose....la verifica della deduzione dovrebbe essere riferita allo studio o no? Se la risposta è si (come credo) il plafond utilizzabile sarà 20.000 quindi quei 15.000 potrebbero essere deducibili...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      ---> art 17 (elenco delle fattispecie)
                      ---> art 21 (meccanismo)
                      ATTENZIONE : L'art 7 comma 3 stabilisce infatti che “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.

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