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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Nell’ambito della disciplina sulle società di comodo, novità rilevante è rappresentata dalla nuova disciplina in materia di interpello.

    In particolare una società non operativa perché non supera il test o perché consegue perdite può inoltre “auto-disapplicarsi” la disciplina (ritenendo di essere “operativa”) ed evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo.

    Questo è quanto si desume dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2016 sulla nuova disciplina degli interpelli.

    In precedenza era previsto che la società in presenza di condizioni che non hanno permesso il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, doveva interpellare l'amministrazione finanziaria con una istanza di interpello per chiedere la disapplicazione ai sensi dell'articolo 11 dello statuto dei diritti del contribuente.

    L’interpello diventa non più obbligatorio, ma il contribuente è libero di “auto-valutare” la sussistenza delle oggettive condizioni per la disapplicazione.

    In sostanza pur non superando il test di operatività o avendo conseguito perdite per cinque periodi, la società può ritenersi operativa, senza presentare interpello, così da non andare incontro a tutte le penalizzazioni previste.
    tipologie d'interpello di base sono 4...

    interpelli facoltativi
    -
    interpello ordinarioi
    - interpello anti abuso
    - interpello probatorio

    interpelli facoltativi con "condizione" (la cui mancata presentazione obbliga i contribuenti a fornire una comunicazione in dichiarazione dei redditi)
    - interpelli probatori in materia di società di comodo
    - interpelli cfc
    ......

    interpelli obbligatori
    interpello disapplicativo di disposizioni antielusive...(i 3 casi...)
    Ultima modifica di ROL; 11-05-2018, 11:04.

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      probabile domande
      differenze tra interpello qualificatorio e interpello interpretativo (nell'ambito dell'interpello ordinario...)
      quale quello obbligatorio e quale quelli facoltativi
      termini procedurali..(le domande idiote...)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        In linea di principio, una persona (fisica e giuridica) può liberamente decidere di stabilire all'estero la propria residenza, laddove tale scelta discenda da ragioni esclusivamente di natura fiscale, al fine di ottimizzare il carico fiscale.Ma tale trasferimento non deve avere carattere evasivo/elusivo
        mentre per quanto riguarda le società è stata prevista la norma sull'esterovestizione...art 75 comma 5 bis...per le persone fisiche non imprenditori non c'è norma specifica.....(si dovrebbe usare l'abuso del diritto)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          norma a protezione dell'ordinamento tributario....

          art 73 tuir

          5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
          a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
          per i quizzetti vale quanto sopra.....


          per l'orale è importante conoscere questo.....------> Si è recentemente consolidato un orientamento da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene potersi constatare l’esterovestizione solo in presenza di strutture di puro artificio costituite oltrefrontiera.

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            Sono soggetti passivi dell'irpef le persone fisiche
            a) residenti nello Stato, limitatamente al reddito conseguito entro il territorio dello stato
            b) residenti nello stato che dispongono di reddito dovunque conseguito
            c) residenti nello Stato, che dispongono di un reddito dovunque conseguito e non residenti, limitatamente al reddito conseguito nel territorio dello stato

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              Come è considerato per il fisco italiano un cittadino iscritto all’A.I.R.E (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residente in Grecia?
              a) Residente in Italia se vi ha dimorato per la maggio parte del periodo d’imposta
              b) In ogni caso residente in Grecia
              c) In ogni caso residente in Italia perché cittadino italiano

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                Il c.d. credito d'imposta per consentire la detraibilità dall'IRPEF del prelievo fiscale assolto all'estero è stato introdotto al fine di evitare che un contribuente:
                a) non sia sottoposto ad una tassazione eccessiva
                b) sia incentivato ad investire all'estero
                c) non sia sottoposto a doppia imposizione

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                  Una società non residente in Italia:
                  a) può essere soggetto passivo IRES in Italia, solo se esercita un’attività commerciale in via esclusiva
                  b) può essere soggetto passivo IRES in Italia, solo se esercita un’attività commerciale in via esclusiva, principale o residuale
                  c) può essere soggetto passivo IRES in Italia, qualunque sia il tipo di società

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                    Un trust è soggetto a IRES in Italia quando:
                    a) l’oggetto esclusivo o principale, ovvero l’attività effettivamente esercitata, è in Italia, indipendente dalla nazionalità dei disponenti
                    b) l’oggetto esclusivo o principale della sua attività è all’estero e tutti i disponenti sono italiani
                    c) almeno un beneficiario è italiano

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                      Ai fini irpef il domicilio fiscale dei non residenti si individua:
                      a) Con il Comune nel quale è stato prodotto il reddito
                      b)Con il comune dove si è prodotto il reddito
                      c) Con il comune di arrivo in Italia

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