Nell’ambito della Mediazione tributaria viene attribuito un ruolo di centralità all’Ufficio legale. Ai sensi dell’art. 17-bis, comma 5, D. Lgs. n. 546/92, l’istanza va presentata alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto, “le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”. Queste strutture diverse e autonome sono state individuate inizialmente nelle Aree legali delle Direzioni Provinciali e negli Uffici Contenzioso delle Direzioni Regionali: forse non tutti sanno che, con delibera del Comitato di gestione n. 51 del 29/12/2011 che ha modificato l’art. 5 del Regolamento di Amministrazione, dette strutture sono diventate Uffici di Staff del Direttore, con il nome di Uffici legali. Il cambiamento non è stato solo formale ma ha comportato il completo affrancamento dell’Ufficio legale dall’ambito dell’Area controllo. La scelta di affidare la gestione della Mediazione tributaria all’Ufficio legale non è stata di certo casuale.
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L'angolo di ROL
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si tratta di una struttura diversa dalle Aree “di produzione”. In più, da sempre, l’Ufficio legale è il settore della Direzione Provinciale funzionalmente destinato a confrontarsi con le posizioni della controparte e dei Giudici tributari. Affidare la Mediazione all’Ufficio legale ha permesso, così, di impiegare un patrimonio conoscitivo del tutto peculiare e rappresentato dalla conoscenza delle decisioni rese dalle Commissioni tributarie. Tale patrimonio conoscitivo consente di valutare il probabile esito della controversia in base agli orientamenti della giurisprudenza così da anticipare il contenuto decisorio già nella fase amministrativa.
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L’Ufficio legale, nel cercare una risoluzione stragiudiziale della lite potenziale, deve tener conto dei criteri di valutazione predeterminati per legge per prevedere l’esito del giudizio, e cioè: 1) l’incertezza delle questioni controverse, intesa come l’assenza di un univoco orientamento su questioni interpretative di diritto sia nei documenti di prassi che, in mancanza, nella giurisprudenza, in particolare, di legittimità; 2) il grado di sostenibilità della pretesa, che riguarda le questioni di fatto e si basa sostanzialmente sul grado di sostenibilità in giudizio della prova della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli elementi addotti dall’istante; 3) il principio di economicità dell’azione amministrativa, che è un criterio che accompagna i precedenti e che permette di considerare anche il valore esiguo degli atti oggetto di mediazione. Per il buon funzionamento della Mediazione ogni Direzione Regionale/Direzione Provinciale ha promosso la sottoscrizione di Protocolli di Intesa con gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all’Ordine e Funzionari dell’Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l’Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione
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Nucleo di ricognizione della locale giurisprudenza di merito. Si tratta di un tavolo tecnico di lavoro, composto generalmente da rappresentanti delle Direzioni Provinciali e della Direzione Regionale, di rappresentanti degli Ordini professionali, di Professori universitari e di Giudici della Commissione tributaria regionale che si occupa di analizzare la giurisprudenza della Commissione tributaria regionale, specialmente per le Questioni Controverse più diffuse nelle istanze di reclamo/mediazione, allo scopo di sintetizzare gli orientamenti giurisprudenziali ad uso dei funzionari dell’agenzia e dei rappresentanti dei contribuenti. Si tratta di fornire agli operatori un valido strumento rappresentato dagli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza di merito a livello regionale per orientarsi su specifiche questioni di diritto sostanziale, in assenza di prassi o consolidata giurisprudenza di legittimità al fine di trovare una soluzione condivisa in Mediazione: in buona sostanza si tratta di uno strumento che dà contenuto al criterio normativo del “grado si sostenibilità della controversia”.
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Con cadenza periodica, in genere ogni quattro mesi, si effettua per ciascuna Direzione Provinciale una ricognizione delle ricorrenti criticità evidenziate in mediazione e conciliazione: tale ricognizione è utile sia all’interno della Direzione Provinciale per porre in essere i correttivi all’operato delle Aree di Produzione, sia alla Direzione Regionale e alla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso per valutare, se del caso coinvolgendo le altre strutture competenti, di intervenire con note di indirizzo e coordinamento o istruzioni di abbandono del contenzioso
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Anche le numerose pendenze in materia di rimborso dell’IRAP per insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sono attualmente risolte in Mediazione senza che sia necessario l’intervento del giudice tributario, se non in quelle ipotesi residuali in cui permane l’insanabile contrasto fra la tesi erariale e la giurisprudenza
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