....anche l’indebita iscrizione nel bilancio al 30 giugno 2013, degli introiti relativi al c.d. “Paracadute finanziario”, vale a dire l’indennizzo previsto dalla Lega calcio di serie A per le società retrocesse dal campionato di serie A a quello di serie B".
Non ho capito...perché non avrebbero dovuto iscriverli?
La novità – L’articolo 13-bis, introdotto appunto durante l’esame al Senato, estende, le modalità di determinazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali (OIC). Il summenzionato articolo, esclude da tale determinazione del reddito le micro imprese, di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, con una modifica dell’articolo 83 del TUIR.
Nello specifico, con la modifica dell’articolo 83, comma 1, del TUIR viene introdotto il principio della cosiddetta “derivazione rafforzata” del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, contenuti nei Principi Contabili OIC (così come già disposto per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali IAS / IFRS), ad eccezione delle microimprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i predetti Principi contabili Internazionali.
Viene consentito, pertanto, a tali soggetti il riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.
Si legge infatti, nelle schede di lettura del D.L. n. 244/2016 “ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni al fine di garantire l’applicazione di istituti quali, l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione…”.
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