annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    http://www.libertas.sm/notizie/2017/...i-polizia.html

    ahahahahahaahah

    Commenta


      Tenuta e conservazione con modalità non informatiche.

      Venendo ora alle scritture tenute e conservate con modalità diverse da quelle informatiche e, quindi, con modalità analogiche tradizionali, si rileva che non vi è alcuna disposizione normativa che ne disciplini ovvero ne vieti la gestione presso uno Stato estero (appunto aahahaaha, qui si infilano i zumpafuss…)

      Le disposizioni relative alle tenuta e conservazione delle scritture contabili all’estero hanno come ambito oggettivo di applicazione i soli documenti elettronici o comunque conservati in formato digitale, i quali, tra l’altro, come si è evidenziato in precedenza, sono oggetto di una disciplina sia civilistica che tributaria particolarmente dettagliata, completa e sicura rispetto a quella dettata per i documenti tenuti e conservati con modalità tradizionali.
      Da tale constatazione potrebbe emergere l’intenzione del legislatore di indurre i soggetti obbligati alla tenuta e conservazione delle scritture contabili ad abbandonare progressivamente le modalità tradizionali di gestione per approdare definitivamente alle modalità informatiche, stante l’indubbia obsolescenza delle prime.
      Tuttavia, sebbene le scritture contabili gestite con modalità analogiche tradizionali risultino sempre più residuali, si ritiene comunque opportuno stabilire l’ammissibilità o meno della conservazione delle stesse all’estero e, nell’ipotesi affermativa, individuarne le condizioni.
      Ebbene, in argomento, è di ausilio il richiamo ai chiarimenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione del 9 novembre 2000 n. 167/E nella quale è stato affermato che nell’ipotesi di elaborazione dei dati contabili tramite elaboratori ubicati presso la casa madre estera e collegati ai terminali esistenti presso la sede secondaria italiana (presso la quale si sarebbe provveduto alla stampa delle scritture e dei documenti contabili) non sono ravvisabili ostacoli giuridici alla praticabilità della stessa a condizione che:
       venga rispettata la normativa vigente in materia di tenuta della contabilità;
       in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, i libri, i registri e i documenti contabili siano messi a disposizione contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi di controllo;
       la registrazione e la stampa siano effettuate entrambe in lingua italiana.

      Sempre l’Amministrazione finanziaria con la Circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E ha specificato, a latere dell’esame della disciplina della conservazione elettronica dei documenti fiscali (paragrafo 3) che per i contribuenti che non optano per quest’ultima e che si avvalgono di sistemi meccanografici sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.
      Orbene, stante l’assenza di un divieto espresso alla tenuta e conservazione della contabilità presso uno Stato estero, si ritiene che questa sia ammissibile ma a condizione che venga rispettata la normativa interna (codicistica e tributaria) e che le scritture e i documenti contabili siano messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi di controllo.

      È di tutta evidenza che, per garantire il rispetto delle predette condizioni è necessaria l’esistenza di un centro elaborazione dati situato all’estero in grado di collegarsi in tempo reale con terminali ubicati presso l’impresa-società italiana, ove si procederà poi alla stampa dei documenti contabili, la quale dovrà altresì esibire l’attestazione del soggetto estero recante la specificazione delle scritture in suo possesso ex articolo 52, comma 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

      Non si ritiene, quindi, possibile ammettere la tenuta e conservazione tradizionale dei documenti e delle scritture contabili presso uno Stato estero tout court, stante l’impossibilità di garantire il rispetto delle condizioni illustrate nell’ipotesi in cui le scritture siano tenute tramite registrazioni manuali su supporto cartaceo o comunque con modalità che non permettono un collegamento in tempo reale tra luogo di conservazione estero e soggetto residente o domiciliato nel territorio dello Stato.

      Commenta


        vi ricordate il personaggio di Carlo Verdone? " Non lo dico io oh dice a circolare"....

        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          vi ricordate il personaggio di Carlo Verdone? " Non lo dico io oh dice a circolare"....
          Non mi ricordo la scena...la stavo cercando

          Commenta


            -----------------------
            File allegati

            Commenta



              non vi fate imbrogliare.....(l'ordinaria è più costosa..)
              l'IRI conviene per reddiiti d'impresa maggiori di 50.000 € (per il socio di maggioranza)
              per i soci di minoranza.( redditi personali superiori a 30.000 €)

              Commenta


                http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...rirlo/3446925/

                rientra nei compiti della segretaria.....

                Commenta


                  altra caratteristica fondamentale ....Deve essere assolutamente cessa. (nell'aspetto fisico)

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    altra caratteristica fondamentale ....Deve essere assolutamente cessa. (nell'aspetto fisico)
                    purtroppo , quasi sempre, questo parametro non viene rispettato...(chissà perchè.....)

                    Commenta


                      http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...fondi/3438642/



                      almeno non sono cinesi....ahahahh

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X