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    Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000. Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
    Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12635 del 19 maggio 2017, rigettando il ricorso di una contribuente.


    http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ni-e-interessi

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000. Il legittimo affidamento del contribuente, infatti, non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
      Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12635 del 19 maggio 2017, rigettando il ricorso di una contribuente.


      http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ni-e-interessi

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        aggiungerei.....

        Pur producendo di norma effetti vincolanti sul piano interno (ove il vincolo discende proprio dal rapporto gerarchico tra organo emanante e destinatari), le circolari possono essere legittimamente disattese quando in "evidente" contrasto con le norme di legge, come si desume applicando estensivamente la regola di cui all'articolo 17 della legge 3/1957, dettata dallo "Statuto degli impiegati civili dello Stato" di plurimo rilievo, anche penale.

        Al di fuori di questa ipotesi, che richiede l'evidenza del contrasto e che deve essere provata dalla parte che avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni impartite dall'organo sovraordinato, la mancata osservanza delle circolari produce effetto ma solo sul piano interno e mai, come si vedrà anche a breve (almeno per quel che concerne materie caratterizzate dall'esercizio di poteri vincolati), sulla legittimità dell'atto adottato.

        Pertanto, l'inosservanza della circolare darà luogo a conseguenze sotto il profilo disciplinare (con applicazione delle relative sanzioni) e assumerà un ruolo essenziale ai fini dell'eventuale giudizio instaurato contro il funzionario, nel corso del quale la circostanza che l'impiegato abbia applicato ovvero disatteso le istruzioni contenute nella circolare dovrà essere vagliata dal giudice ai fini di determinare la colpa del soggetto agente, quale elemento soggettivo imprescindibile della responsabilità.

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          amarcord....

          http://www.ilsole24ore.com/art/norme...l?refresh_ce=1

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            Con la sentenza 11872 del 12 maggio 2017, la Corte suprema ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, il prestito di azioni (“stock lending”) realizza il medesimo effetto economico dell’usufrutto di azioni, per cui la commissione versata dal mutuatario rappresenta un costo indeducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 8, del Tuir, in quanto relativa a una partecipazione da cui derivano utili esclusi da tassazione ai sensi dell’articolo 89, Tuir.

            http://www.fiscooggi.it/giurispruden...a-indeducibile

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              http://ricerca.gelocal.it/messaggero...tml?refresh_ce

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                http://www.toplegal.it/news/2016/11/...to-con-campeis

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                  L'accusa era questa...( a scopo didattico)

                  Il meccanismo. L’ipotesi, in pratica, è che, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti per operazioni finanziarie inesistenti, basate chi (Calligaris, Bardelli, Beltrame e Specogna) su falsi contratti di “stock lending” e chi (Tonutti e Fusaro) su falsi contratti di finanziamento triennale con clausola di “reverse Convertible”, abbiano indicato nel modello unico dell’anno cui l’operazione fa riferimento (si va dal 2004 al 2006) elementi passivi connessi, appunto, a quegli stessi contratti. Nel primo caso, avrebbero preso a prestito un pacchetto di azioni di una società di servizi con sede a Madeira, a sua volta detentrice di altre società “vuote” su cui sarebbero state fatte girare solo operazioni “straordinarie” e riconducibili a investimenti in altri centri off-shore. Nel secondo caso, sarebbero stati stipulati un contratto di prestito con una società ceca e un altro, di pari importo, per un prestito obbligazionario emesso da una

                  società delle Isole Vergini, con diritto di acquisizione di quote di un’altra società di Madeira. Tutte società estere sostanzialmente “vuote” e, anzi - secondo l’accusa - costuite al solo scopo di conseguire un indebito risparmio d’imposta.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    L'accusa era questa...( a scopo didattico)

                    Il meccanismo. L’ipotesi, in pratica, è che, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti per operazioni finanziarie inesistenti, basate chi (Calligaris, Bardelli, Beltrame e Specogna) su falsi contratti di “stock lending” e chi (Tonutti e Fusaro) su falsi contratti di finanziamento triennale con clausola di “reverse Convertible”, abbiano indicato nel modello unico dell’anno cui l’operazione fa riferimento (si va dal 2004 al 2006) elementi passivi connessi, appunto, a quegli stessi contratti. Nel primo caso, avrebbero preso a prestito un pacchetto di azioni di una società di servizi con sede a Madeira, a sua volta detentrice di altre società “vuote” su cui sarebbero state fatte girare solo operazioni “straordinarie” e riconducibili a investimenti in altri centri off-shore. Nel secondo caso, sarebbero stati stipulati un contratto di prestito con una società ceca e un altro, di pari importo, per un prestito obbligazionario emesso da una

                    società delle Isole Vergini, con diritto di acquisizione di quote di un’altra società di Madeira. Tutte società estere sostanzialmente “vuote” e, anzi - secondo l’accusa - costuite al solo scopo di conseguire un indebito risparmio d’imposta.
                    http://messaggeroveneto.gelocal.it/u...oni-1.13642919

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                      «Tutto ruotava attorno all’omessa indicazione, nella dichiarazione di Midolini del 2010, dell’importo corrispondente ai dividendi della Mid Fin srl

                      – spiega l’avvocato Maurizio Miculan –. Ebbene, vero è che la distribuzione fu deliberata, il 3 giugno 2005, ma altrettanto lo è il fatto che poi non fu mai attuata».


                      ineccepibile......

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                      Sto operando...
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