Nell'ordinanza di sequestro il gip usa parole durissime: i fondi – scrive – «costituiscono il provento dei delitti di appropriazione indebita continuata e aggravata» da parte degli indagati «ai danni della Fire Finanziara Spa (oggi Riva Fire, ndr), di truffa aggravata, di infedeltà patrimoniale e di false comunicazioni sociali, oltre che di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di trasferimento fraudolento di valori». Con Emilio e Adriano Riva sono indagati anche due consulenti degli imprenditori: Franco Pozzi ed Emilio Gnech, entrambi partner dello studio Biscozzi Nobili di Milano, ed entrambi accusati di riciclaggio.
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioI trust creati a beneficio della famiglia Riva (Orion, Sirius, Venus, Antares, Lucam, Minerva, Paella e Felgan) erano stati ideati, secondo i pm, esclusivamente per celare chi fosse il reale proprietario dei beni. Prima di conferirli ai trust, inoltre, i soldi erano stati ulteriormente schermati «per agevolarne il riciclaggio» e inseriti «fittiziamente» in quattro società delle isole Cayman: Jamuri Limited, Nebo Limited, Millicent Limited e Finia Limited.
PERCHE'?????
Nel 2009 Adriano ed Emilio Riva avevano deciso di scudare i beni custoditi nei trust dell'isola di Jersey. Ma l'operazione, secondo la procura di Milano, non era stata realizzata nel rispetto della legge perché il vero settlor (cioé colui che aveva trasferito i beni) dei trust era Adriano Riva, che era cittadino canadese residente a Montecarlo, mentre nella dichiarazione presentata alle autorità fiscali italiane figurava il nome di Emilio. Secondo gli inquirenti, dunque, il condono fiscale non poteva essere richiesto.
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L'inchiesta alla base di questo procedimento risale al 2005, aperta dall'allora pm Luigi De Magistris. Secondo l'accusa l'ex assessore alla Cultura e all'Istruzione, Saverio Zavettieri, avrebbe nominato Maurizio Vadacchino consulente esterno della Regione, esperto nel settore della formazione e componente delle commissioni aggiudicatici dei finanziamenti pubblici. Ma Vadacchino era già legale rappresentante e amministratore di enti no profit che si erano aggiudicate le erogazioni dei finanziamenti nell'ambito del Por 2000/2006. Per ottenere l'approvazione dei finanziamenti, Vadacchino avrebbe inserito nelle commissioni aggiudicatici o se stesso o persone a lui vicine. Come contropartita Zavettieri avrebbe chiesto l'inserimento di persone da lui segnalate nell'ambito dei progetti di ricerca fittizi. Uno scambio di favori, quello ricostruito nell'inchiesta, tra Vadacchino e l'ex assessore, che avrebbe ottenuto il supporto di collaboratori, pubblici funzionari, politici, docenti universitari e dirigenti scolastici che avrebbero attestato la regolarità dei corsi fantasma.
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"È più o meno la differenza che corre in diritto privato tra atto negoziale e atto giuridico in senso stretto (tanto che, ricorderai, un tempo si parlava di atti negoziali dell'Amministrazione).
Nell'atto amministrativo in senso stretto basterebbe la volontà di inserirsi nel traffico giuridico e non è necessaria la volontà degli effetti. Nel provvedimento amministrativo, occorre anche quest'ultima, nonostante il provvedimento possa risultare vincolato (come, peraltro, è "vincolato" anche il contratto che dia seguito ad un contratto preliminare proprio).
Non è dunque un provvedimento un parere (dichiarazione di scienza, ma che si inserisce nel traffico giuridico) e neppure un certificato (qui l'atto produce effetti esterni, persegue direttamente le funzioni dell'ente, ma è dichiarazione di conoscenza, sebbene sia idoneo a far fede, giuridicamente, fino a sentenza dichiarativa di falso).
Ciò non toglie che possano esservi atti dichiarativi della volontà, ma che non sono provvedimenti, perché manca una delle altre due caratteristiche.
Ad esempio, una richiesta (di altro provvedimento), è senza dubbio una dichiarazione di volontà, perché chi la formula vuole creare in chi la riceve il dovere di considerare l'opportunità di emanare/emanare/emanare con uno specifico contenuto un dato provvedimento. Ma persegue solo
indirettamente gli scopi di amministrazione attiva (che sono invece perseguiti dall'atto richiesto). E se proveniente da un organo di un ente verso altro organo del medesimo ente non ha neppure efficacia esterna.
....... come nel diritto privato, vi è stata la crisi del concetto di negozio giuridico, allo stesso modo nel diritto amministrativo si assiste oggi alla crisi della nozione di provvedimento.
La nozione di provvedimento, infatti, viene utilizzata soprattutto per due scopi: definire che cosa sia il procedimento ("l'insieme di atti diretti alla emanazione di un provvedimento", di talché ad ogni procedimento corrisponde un provvedimento); stabilire quali sono gli atti direttamente
impugnabili.
Ma, sotto il primo profilo, sono sempre più deboli quelle tesi volte a descrivere nettamente i confini del singolo procedimento, specie quando ve ne siano alquanti concatenati tra loro (procedimento di variante al P.R.G. e di imposizione del vincolo espropriativo, procedimento di dichiarazione della pubblica utilità; procedimento di assunzione del decreto di esproprio...).
Oggi la giurisprudenza (e, per la verità, anche la dottrina, una volta tanto, entrambe, convincentemente) non affermano più che la mancanza degli atti che stanno fuori del procedimento (nel senso che stanno _prima_ dello stesso; gli atti presupposti in senso stretto, via) comporti necessariamente la nullità del provvedimento successivamente assunto (nel procedimento successivo e perciò "estraneo").
Il problema dell'invalidità derivata, invalidante e caducante va probabilmente risolto su altre basi. E forse la stessa nozione di procedimento è una... "falsa nozione"; dogmaticamente, intendo.
Quanto al secondo profilo (il provvedimento è l'unico atto autonomamente impugnabile), ormai è chiaro che esso è un falso problema, perché collegato con la nozione di interesse (rectius, per i geronti come me, con la legittimazione) a ricorrere. Di talché se un atto amministrativo ledesse in modo diretto, personale e attuale un privato, questi ben potrebbe impugnarlo, indipendentemente dal fatto che l'atto in questione sia un provvedimento oppure no. Doportutto anche gli atti pubblici, che non sono provvedimenti, sono direttamente impugnabili, no? E l'art. 113 parla anche di atti, non solo di provvedimenti. ;-) "
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