Ora sto leggendo il processo tributario, ma tra lezioni, telefonata mia sorella mi devo muovere
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L'angolo di ROL
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C'è un piccolo errore. Tassazione imprenditore individuale base imponibile 58,14%Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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E’ in ogni modo opportuno che l’Agenzia delle entrate faccia chiarezza sul tema, in quanto è francamente non ammissibile una interpretazione della norma che espunga dal regime di sostituzione definitiva i dividendi provenienti da società estere, incassati dalla società semplice, e riferibili pro quota a persone fisiche residenti che non svolgono attività di impresa.Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ci sentiamo con i colleghi. Ma tu non mi hai detto se ho scritto bene. Reddito d'impresa e reddito di capitale, si discuteva di questo
https://www.dirittobancario.it/news/...interpretativi
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1) “I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”. E’ evidente che tale disposizione contiene due distinte statuizioni; in particolare: (i) la prima, intende assimilare l’incasso del dividendo ad opera della società semplice all’incasso di esso da parte del proprio socio; i dividendi “si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci”. Disposizione necessaria in quanto, come è noto, il dividendo è un flusso reddituale che rileva per cassa per tutte le tipologie di soci (siano essi persone fisiche, imprenditori, società commerciali di persone e di capitali), e, pertanto, al fine di considerarlo rilevante in capo ai soci per trasparenza occorreva equiparare l’incasso ad opera della società semplice all’incasso ad opera del rispettivo socio;Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
E’ in ogni modo opportuno che l’Agenzia delle entrate faccia chiarezza sul tema, in quanto è francamente non ammissibile una interpretazione della norma che espunga dal regime di sostituzione definitiva i dividendi provenienti da società estere, incassati dalla società semplice, e riferibili pro quota a persone fisiche residenti che non svolgono attività di impresa.
https://www.dirittobancario.it/news/...interpretativi
2) (ii) la seconda statuizione, applica il regime del dividendo previsto per le varie tipologie di soci sempre per trasparenza, “con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”.
Ove l’art. 32-quater non contenesse altre disposizioni, mi parrebbe che già l’ordinamento fiscale di riferimento avrebbe pienamente funzionato non solo per i soci che non subiscono alcuna ritenuta di imposta, ma anche per quelli che ne devono subire l’applicazione (e quindi le persone fisiche ed i soggetti non residenti).
Infatti, per i soci che non subiscono alcuna ritenuta, siano essi persone fisiche (per le partecipazioni qualificate nell’ambito del periodo transitorio), imprenditori, società commerciali di persone o di capitali, l’aver previsto a livello normativo la finzione dell’incasso del dividendo da parte della società semplice, alla stregua di un incasso di esso da parte dei soci, avrebbe comportato di dover necessariamente applicare in via proporzionale il rispettivo regime; e ciò per via di questo semplice ragionamento: il dividendo è incassato dal socio pro quota e quindi trova applicazione la rispettiva norma di tassazione del socio, ossia l’art. 47 del T.U.I.R. (nella versione previgente per le persone fisiche con partecipazioni qualificate), l’art. 59, oppure l’art. 89 del medesimo Testo Unico.
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Insomma incertezza. Ma in base a quel che dice la norma è come ho scritto oggiOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
E’ in ogni modo opportuno che l’Agenzia delle entrate faccia chiarezza sul tema, in quanto è francamente non ammissibile una interpretazione della norma che espunga dal regime di sostituzione definitiva i dividendi provenienti da società estere, incassati dalla società semplice, e riferibili pro quota a persone fisiche residenti che non svolgono attività di impresa.
https://www.dirittobancario.it/news/...interpretativi
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Il presente contributo ripercorre l’evoluzione della normativa applicabile alla percezione dei dividendi da parte della società semplice, ricostruendone le modifiche e analizzandone gli aspetti problematici, al fine di comprendere le ragioni che hanno portato all’intervento del D.L. 23/2020, le cui novità vengono a loro volta analizzate4 . A conclusione del contributo, vengono, quindi, brevemente ripercorse le motivazioni, di carattere organizzativo/ civilistico e fiscale, che hanno determinato la diffusione della società semplice quale holding e cassaforte di famiglia, il cui utilizzo per tali fini acquisisce un rinnovato interesse alla luce delle modifiche normative che hanno corretto le precedenti “storture” riguardanti la disciplina dei dividendi.
troppe pagine per me.....ahahahaah
per voi che avete l'esame..potete leggerlo
https://www.studiorighini.it/public/...32020-4129.pdf
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