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L'angolo di ROL

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    allora...... (che bel piattino hanno messo su...)

    A partire dal 2018 l'Agenzia Dogane e Monopoli sta notificando ai centri di raccolta dati di bookmakers non autorizzati e a quest'ultimi avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b) Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
    Ebbene, il citato articolo 3 prevede che i “Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.”, l’art. 1, comma 66, lett.b), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, interpreta il citato art. 3 nel senso che “soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce conqualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicatiall’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”.
    A tale intervento del legislatore va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 che ha ritenuto illegittima la norma solo nella sua applicazione ante 2011.
    Dunque, a partire dal 2012 per i CTT ei bokmakers autorizzati o non che hanno ricevuti tali avvisi risulta importante avere chiarezza sulla tipologia di solidarietà che li lega e vale a dire conoscere chi è l'obbligato principale nel versamento dell'imposta. In particolare, si configura la responsabilità solidale paritetica ogni qual volta più soggetti sono tenuti in solido all’adempimento di un’obbligazione tributaria per aver concorso nel dar vita alla situazione fattuale assunta dalla norma quale presupposto d’imposta, cosicché la diretta imputabilità del fatto a ciascuno di essi fa sì che tutti possano e debbano essere tenuti, a titolo principale e per l’intero, al soddisfacimento del debito tributario conseguentemente originato*ll concetto di solidarietà dipendente, invece, viene ricavato, dalla nozione di responsabile d’imposta di cui all’art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui, “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.Tuttavia, la Corte di Giustizia nulla ha specificato in merito alla natura del vincolo di soldarietà lasciando così incerto tale profilo con conseguenze in relazione alla ripartizione dell'obbligazione tributaria tra il CTT e il bookmaker. In considerazione della novità delle questioni sopra esposte, è auspicabile non incorrere nella definitività dell'atto ma cercare in primis un accordo con il bookmaker o con l'ufficio.
    In ogni caso è sempre bene un approfondito esame dell'avviso di accertamento anche con riferimento ad eventuali vizi dello stesso che potrebbero rendere nulla la pretesa.

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      https://www.vocedinapoli.it/2019/12/...i-dei-clienti/


      Ma non è finita qui, poiché il raggiro continuava, memorizzando sulle piattaforme delle concessionarie i dati dei clienti che giocavano attraverso di loro. In questo modo i conti personali e i profili dei clienti potevano essere usati anche senza il loro consenso.

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        e ci credo che non hanno condonato tutte le posizioni....

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          ma intanto fioccano gli avvisi di accertamento pure su questi sfigati ahahahahahahha

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            https://www.youtube.com/watch?v=Q7AhN4O0i-g

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              ma intanto fioccano gli avvisi di accertamento pure su questi sfigati ahahahahahahha
              http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pu...volume-iii.pdf

              Tuttavia, la stessa giurisprudenza riconosce che sia utilizzabile nei confronti di un certo contribuente, documentazione, anche extracontabile, acquisita nel corso di attività istruttorie svolte nei riguardi di soggetti diversi e quindi al di fuori della sede di esercizio o della professione o di domicili privati dei relativi titolari, a condizione che: . dai relativi contenuti si rilevi pur sempre ed in maniera parimenti inequivocabile la riferibilità soggettiva della documentazione medesima ovvero di talune delle operazioni ivi indicate al contribuente nei cui riguardi si intende utilizzare la stessa documentazione; . nei confronti di quest’ultimo, si intraprenda una specifica attività istruttoria distinta da quella nel cui contesto è avvenuta l’acquisizione;

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                https://www.youtube.com/watch?v=LA3h0FXVDFg

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                  https://www.baritoday.it/cronaca/cla...stati-dna.html

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                    https://www.youtube.com/watch?v=kL6935KD8Fo

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Per ENC dal punto fiscale e civile cosa studieresti? Materiale all'altezza?
                      le vostre dispense parlano del D.Lgs. n 117/2017 (codice del terzo settore)? se si, devi farlo

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