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upOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioStabile Organizzazione (dirette)
Contesto normativo domestico
Art. 162 TUIR, definizione di stabile organizzazione;
Art. 23 co. 1 lett. e) TUIR, applicazione dell’imposta ai non residenti sui redditi d’impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili
organizzazione;
Art. 152 TUIR, tassazione dei soggetti non residenti sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale;
Art. 168-ter TUIR, regime dell’esenzione per le stabili organizzazioni di un’impresa residente;
Art. 12 co. 2-bis D.Lgs. 446/97, IRAP Valore della produzione netta determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale;
Art. 14 d.P.R. 600/73, obbligo di contabilità separate per le stabili organizzazioni;
Art. 31 co. 1 lett c) d.P.R 600/73, accordi preventivi per le imprese con attività internazionali.
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upOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioL’art 162 TUIR, la S.O. nell’ordinamento domestico
Comma 1, definizione di S.O.: «sede fissa di affari»;
Comma 2, lista positiva (stabile materiale) e introduzione, L. 205/2017, della lettera f-bis) «significativa e continuativa presenza economica…costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica»;
Comma 3, ipotesi positive che richiedono una durata superiore a 3 mesi;
Commi 4 e 4-bis, lista negativa e rafforzamento, L. 205/2017, del carattere «preparatorio o ausiliario»;
Comma 5, regola anti-frammentazione, L. 205/2017;
Commi 6 e 7, riscritta dalla L. 205/2017 la disciplina dell’agente dipendente e indipendente (stabile personale)
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stabile occulte
+web tax
quello in grassetto...vi chiederanno in particolare....(le novità...)
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Ma viene considerata elusione?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non è una norma ma un termine che vien fuori dalle verifiche....
nel senso che il collegamento esiste (ci sono le condizioni dell'art 162 ma tu occulti) e quindi in questo senso stabile occulta
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La nozione di stabile organizzazione ha formato oggetto di importanti modifiche a livello INTERNAZIONALE a opera dell'OCSE (Base Erosion and Profit Shifting c,d progetto BEPS) che ha concepito un apposita azione la N. 7 avente come obiettivo quello di apportare alcune modifiche alla nozione della stabile organizzazione nel modello ocss (art 5) da trasporre nelle nuove convenzioni contro le doppie imposizioni.
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NB: a differenza diq uanto previsto ai fini delle ID affinchè sussista una s.o ai fini iva è necessaria la presenza dell'elemento umano OLTRE a quello tecnico /materiale (tantè che nel regolamento ue si dice che il fatto di disporre di un numero di identificazione iva non è di per sè sufficiente a ritenere che un soggetto passivo abbia una s.o.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiopoi vi chiederanno la fonte normativa della s,o ai fini iva.....(il regolamento ue....mi raccomando non dite il dpr 633...)
questo vogliono sentire....
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Si, c'è violazione della norma. OkOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiose fai omessa dichiarazione dei redditi credo proprio sia evasione fiscale....
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il dpr 633/72 contiene specifiche disposizioni rilevanti ai dell'applicazione dell'imposta con riferimento alla s.o?
si art 7......
poi
nel caso in cui gli obblighi o i diritti in materia di iva sono previsti a carico o a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in ita i medesimi sono adempiuti dagli stessi soggetti direttamente se IDENTIFICATI (art 35 ter ) ovvero tramite RAPPRESENTANTE (art 17)
Invece, in presenza di una s.o i ita la stessa assume LO STATO DI SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITA ....ma attenzione SOLO LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI DA ESSE RESE O RICEVUTE.
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