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    Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, una persona residente in Italia può NON dover pagare nulla?
    a) Si, se di nazionalità estera
    b) No, non è mai possibile
    c) No, se esercita attività di impresa
    d) Sì, è possibile, a determinate condizioni

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      Ai fini IRPEF il domicilio fiscale dei non residenti si individua:
      a) Con il comune dove si è prodotto il reddito
      b) Con il comune di partenza dall'Italia
      c) Con il comune di arrivo in Italia
      d) Con il Comune nel quale si è soggiornato il primo giorno in Italia

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        I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente, perché emigrati in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato, inserito nella cosiddetta black list, ai fini IRPEF:
        a) Si presumono residenti in Italia, e non è possibile la prova contraria
        b) Si presumono residenti in Italia per almeno 5 anni
        c) Si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria
        d) Non si considerano residenti in Italia

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          Ai fini IRPEF, si considerano residenti:
          a) Le persone che per tutto il periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi
          b) Le persone che per almeno 6 mesi del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi
          c) I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, salva prova contraria
          d) Tutte le persone che hanno un immobile di proprietà del territorio nazionale

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            su questo , non credo la domanda sia riferita ai beni agevolabili o le misure...(troppe variazioni da un anno all'altro) qui le cose da sapere (per i quizzetti) sono solo due...

            1) non ci sono impatti sulle scritture
            2) si aumenta "virtualmente il costo) e non l'aliquota......

            aspetta che trovo qualcosa....per conferma
            quindi super e iper ammortamenti sono un agevolazione fiscale che si ottiene solo in sede di dichiarazione dei redditi attraverso variazione in diminuzione dal reddito d'impresa....
            NB: sono agevolazioni non cumulabili

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              https://www.ilsole24ore.com/art/norm...?uuid=AERRC6UC

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                L'italia opera sulle imposte (con il metodo del credito d'imposta)
                art 165 tuir....

                credo bastino solo pochi concetti.....(per i quizzetti)

                1) residente con reddito estero
                2) reddito complessivo concorre a formazione reddito complessivo in italia
                3) imposte pagate nello stato della fonte a titolo definitivo

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                  Il cosiddetto credito d'imposta, per consentire la detraibilità dall'IRPEF del prelievo fiscale assolto all'estero, è stato introdotto al fine di evitare che un contribuente:
                  a) Sia sottoposto a doppia imposizione
                  b) Sia sottoposto ad una tassazione di favore
                  c) Sia incentivato ad investire all'estero
                  d) Non sia sottoposto ad una tassazione eccessiva

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    art 165 tuir....

                    credo bastino solo pochi concetti.....(per i quizzetti)

                    1) residente con reddito estero
                    2) reddito complessivo concorre a formazione reddito complessivo in italia
                    3) imposte pagate nello stato della fonte a titolo definitivo
                    L’articolo 165, comma 1, del TUIR disciplina le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”. Il medesimo comma 1 prevede la regola generale per il calcolo del foreign tax credit, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      da studiare bene l'art 23 tuir...
                      criteri di collegamento....

                      redditi fondiari---> immobile si trova in italia
                      redditi di capitale----> il soggetto che eroga si trova in italia
                      reddito di lavoro autonomo e dipendente---> attività esercitata in italia
                      redditi diversi---> attività svolte in italia e beni che sono in italia
                      redditi da partecipazione---> imputati per trasparenza in italia

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