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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    mi vuoi dare il tempo di trovarti una cosa scritta in italiano corretto?
    Ma mi puoi almeno avvisare. Avendo anche altro da fare mi sembra di perder tempo se poi tra l'altro vedo a un certo punto che la lucina è spenta...

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Ma mi puoi almeno avvisare. Avendo anche altro da fare mi sembra di perder tempo se poi tra l'altro vedo a un certo punto che la lucina è spenta...
      ma vai e poi leggi......

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        In vigenza dell’art.54 del vecchio Tuir, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.449 del 1997, le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale concorrevano alla formazione del reddito. Con l’art.21, comma 3, della citata legge n.449, tale disposizione è stata abrogata. La ratio delle modifiche effettuate è diretta a contrastare il fenomeno delle cosiddette rivalutazioni di comodo. In sostanza si è voluto impedire al contribuente di iscrivere una plusvalenza sulla quale se è in perdita non deve pagare imposte, ma che consente di commisurare quote di ammortamento, per gli esercizi successivi, in misura superiore oltre a determinare un valore residuo del bene superiore, con evidenti benefici fiscali in sede di successiva vendita.
        Quindi è corretto quello che ho trovato e ho scritto sopra. Le plusvalenze che concorrono a formare il reddito sono quelle dell'art. 86 TUIR

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          io parlo solo in dialetto......
          Non è vero

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Non è vero

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Quindi è corretto quello che ho trovato e ho scritto sopra. Le plusvalenze che concorrono a formare il reddito sono quelle dell'art. 86 TUIR
              e la machina?

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                cessione di mezzi di trasporto a deducibilità limitata---> 164 c. 2

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                  comunque ...volevo evidenziarti la differenza tra la rilevanza della rivalutazione civilistica e quella fiscale......

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    cessione di mezzi di trasporto a deducibilità limitata---> 164 c. 2
                    Quindi solo per quella differenza

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                      domani facciamo gli ACCANTONAMENTI

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                      Sto operando...
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