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dove ho detto questo?Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma se ho una partecipazione come decido dove iscriverla? Dici secondo l'origine o la natura. Secondo la natura mi sembra di poterla iscrivere in entrambe le voci. Io prima consideravo la durata
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III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis) altre imprese;
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
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per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIII – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis) altre imprese;
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......- Imprese controllate – Sono considerate società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
- si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Per influenza dominante la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori;
- si esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- Imprese collegate – Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un’influenza notevole. Si considerano collegate, ai sensi del comma 3, dell’articolo 2359 c.c., le imprese nelle quali è possibile esercitare nell’assemblea ordinaria almeno:
- il 20% dei voti, se l’impresa partecipata non è quotata nei mercati regolamentati;
- il 10% dei voti, se l’impresa partecipata è quotata nei mercati regolamentati.
- Imprese controllanti – Si tratta delle partecipazioni che la società detiene nella sua “controllante“, ovvero la società che soddisfa i requisiti dell’articolo 2359, comma 1 c.c.;
- Altre imprese – Ai sensi nell’articolo 2424 c.c. rappresenta una categoria residuale nella quale vengono iscritte le partecipazioni che non si possono qualificare come detenute in società controllate o in società collegate.
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- Imprese controllate – Sono considerate società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
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per individuare la destinazione della partecipazione (immobilizzazione vs. circolante) si deve avere a riferimento sia la volontà degli amministratori di effettuare un investimento durevole sia la capacità attesa dell’impresa investitrice di mantenere nel tempo l’investimento.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......
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L’articolo 2424-bis, cod. civ. prevede espressamente che le partecipazioni in altre imprese in entità controllate e collegate ex articolo 2359, cod. civ., si presumono immobilizzazioni, salvo diversa destinazione da parte degli amministratori.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
per individuare la destinazione della partecipazione (immobilizzazione vs. circolante) si deve avere a riferimento sia la volontà degli amministratori di effettuare un investimento durevole sia la capacità attesa dell’impresa investitrice di mantenere nel tempo l’investimento.
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Partecipazioni immobilizzate
“Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.” (articolo 2426, n. 1, cod. civ.)
Partecipazioni non immobilizzate
“Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni [ndr le partecipazioni] sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.” (articolo 2426, n.9, cod. civ.)
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