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L'angolo di ROL
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https://www.youtube.com/watch?v=n2OhdMJWAc0Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Se è sufficiente la triennale evidentemente è così...Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
(mio pensiero...ovviamente)
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dal 2009....Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
eheheh. Sei uno degli storici del forum? attualmente non mi pare molto frequentato...anzi.
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in genere quando inizia , creano una pagina dedicata ed è abbastanza frequentato.....ma io non scriverò li.Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
eheheh. Sei uno degli storici del forum? attualmente non mi pare molto frequentato...anzi.
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ammazza. Ora stacco, stasera continuo diritto civile. Poi se ho dubbi te li posto.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
dal 2009....
Grazie mille per il confronto di oggi.
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Questo c'è sul Tesauro, non lo ricordavo...l'ho riletto oggiOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi sensi dell’art. 28, 4° comma, d.lgs. 175/2014, «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Dunque, «ai soli fini» indicati, la società già cancellata ed estinta torna in vita, o meglio, trattandosi di fictio iuris non dissimile da quella prevista dall’art. 10 l. fall., si finge che lo sia per consentire all’Amministrazione finanziaria di perfezionare le procedure di accertamento e recupero delle proprie pretese senza essere costretta a rivolgersi a soggetti diversi dall’originario debitore
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obbligazioni, contratti e diritti reali...copri il 75% delle domande (di civile)Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
ammazza. Ora stacco, stasera continuo diritto civile. Poi se ho dubbi te li posto.
Grazie mille per il confronto di oggi.
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Mi pare di aver letto che mentre la prescrizione può essere oggetto di sospensione e interruzione, la decadenza non può esserlo. Si, art. 2964 c.c.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIn termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)Ultima modifica di strelizia; 17-04-2019, 19:21.
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