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L'angolo di ROL

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    A Ginevra era in corso da tempo un’operazione segreta, alla quale Falciani partecipava, per prelevare l’intero archivio della banca e svelare gli enormi capitali frutto di evasione fiscale depositati nella Hsbc. Un’operazione che segnò la fine del segreto bancario svizzero.
    Nei mesi scorsi una mole imponente di informazioni bancarie è arrivata in Italia grazie alle nuove norme internazionali sullo scambio automatico di informazioni. Se questo è accaduto lo si deve, anche, grazie a Hervé Falciani.
    Quello che segue è un articolo che ho scritto sul Sole 24 Ore a gennaio di quest’anno e che ripercorre i retroscena di quella operazione.------>

    https://angelomincuzzi.blog.ilsole24...ario-svizzero/

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      Nel 2015 il Consorzio internazionale giornalisti investigativi ha ottenuto e ha diffuso sui giornali di tutto il mondo 3,3 gigabyte di dati provenienti dalla Hsbc, con i nomi di politici e uomini d’affari che hanno evaso le tasse. Falciani ha però affermato che dalla banca sono stati sottratti ben 800 gigabyte di file. Dove sono finiti gli altri 796,7 gigabyte?

      ahahahahahahah

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        uagliò....è una questione di livelli......

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          http://espresso.repubblica.it/inchie...?ref=HEF_RULLO

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            https://www.money.it/Gucci-chiusa-in...asione-fiscale

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              https://www.youtube.com/watch?v=Wd48Gy4VXxs

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                https://www.tio.ch/ticino/cronaca/13...ieghi-a-novara

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                  http://www.libertas.sm/notizie/2018/...xK8ZXvyJfz9DJA

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                    https://www.cdt.ch/mondo/cronaca/eva...ci-CVCDT147027

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                      LA SENTENZA “GUCCI”: RESIDENZA FITTIZIA ALL'ESTERO E TASSAZIONE (Commissione Tributaria regionale Lombardia, sentenza n. 1685 dell’11 aprile 2017).

                      La sentenza in titolo, piuttosto ampia (testo integrale nel link), permette di ripercorrere alcuni principi relativi alla individuazione della residenza fiscale effettiva per i cittadini italiani che hanno trasferito la stessa all’estero.

                      Come noto, l’art. 2 del Testo Unico Imposte Dirette (TUIR) stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (vale a dire 183 giorni l’anno) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il successivo comma 2 bis precisa tuttavia che si considerano altresì residenti , salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per individuare i Paesi a “fiscalità privilegiata” per cui si applica la norma citata, il riferimento è alla cosiddetta “Black List” di cui al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999. Ne sono ancora inclusi, ad esempio, la Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, Seychelles, Hong Kong, ecc. mentre ne è da poco uscito San Marino. Va anche detto che alcuni Stati (tra quelli citati Svizzera, Liechtenstein, Gibiliterra, Monaco, Seychelles ed Andorra) hanno avviato importanti processi di “normalizzazione” al fine di assicurare un adeguato scambio di informazioni tra le rispettive Autorità fiscali e quindi, quando oltre alla cessazione del “segreto sulle comunicazioni” adegueranno anche la tassazione ad un livello più “ordinario” potranno anche essi uscire dalla Lista nera.

                      Secondo la norma, quindi, per le persone fisiche che hanno trasferito la residenza in questi Paesi, vige la regola della cosiddetta “inversione dell’onere della prova”. Questo vuol dire che non grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la residenza italiana, che viene presunta per legge, ma è incombenza del contribuente provare che il trasferimento nel Paese a fiscalità privilegiata è effettivo e reale e non sia invece una scappatoia per non pagare le tasse in Italia. Mentre per chi ha trasferito la residenza all’estero in Stati che non sono inclusi della Black List deve essere l’Agenzia delle entrate a dimostrare che tale residenza non è reale.

                      Il caso delle sorelle Alessandra ed Allegra Gucci, figlie di Maurizio Gucci, tragicamente assassinato nel 1995, e di Patrizia Reggiani, condannata in via definitiva quale mandante dell’omicidio, rientra proprio nel caso della residenza Black List. Le stesse, infatti, avevano trasferito la propria residenza in Svizzera, non presentando quindi più le dichiarazioni dei redditi in Italia.

                      L’Agenzia delle entrate aveva contestato tale trasferimento ritenendo che le due donne avessero in realtà ancora il loro centro di affari ed interessi nel nostro Paese ed aveva contestato loro la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e del quadro RW (il quadro della dichiarazione che deve essere presentato quando si hanno redditi o comunque attività all’estero) per gli anni dal 2004 al 2010, contestando sanzioni per circa 55 milioni di euro ciascuna.

                      Difatti, il criterio principale per attribuire la residenza fiscale in Italia è che il centro dei propri interessi sia il nostro Paese. Negli anni la giurisprudenza ha elaborato tantissime casistiche per definire cosa definisca il “centro di affari ed interessi”. Il filo conduttore è che esso si identifichi nel luogo in cui rientrano e assumono rilevanza i rapporti di natura morale, sociale e familiare.

                      Nella sentenza in esame, che ribalta quella di primo grado favorevole alle sorelle, i giudici analizzano nel dettaglio la vita delle due contribuenti per giungere alla conclusione che esse mantengono il loro centro vitale principale in Italia e non in Svizzera.

                      In primo luogo sconfessano la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva aderito alla tesi delle ricorrenti valorizzando il fatto che la loro frequente presenza in Italia, comunque inferiore ai 183 giorni l’anno, fosse legata alle visite alla madre in stato detentivo o in permesso premio. Quindi analizzano numerosi altri fattori concordanti. Al periodo trascorso in Italia per incontrare la madre, difatti, devono aggiungersi poi i periodi documentalmente rilevati dall'Agenzia delle Entrate per prendere parte attivamente, in Italia, ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate, quelli per la frequentazione di circoli nautici ai quali risultavano iscritte, quelli per la frequentazione, nel caso della sorella minore, di corsi universitari, quelli necessari alla gestione dei numerosi rapporti di natura finanziaria con istituti di credito italiani, deducibili dalla movimentazione delle carte di credito, del deposito titoli e cassette di sicurezza, dei conti correnti il cui utilizzo continuativo e circoscritto non viene smentito ed, infine, tutti quelli, rilevabili dalle notizie di stampa, riguardanti la loro partecipazione ad eventi mondani e sociali nel territorio nazionale, l'ospitalità presso amici ricevuta in occasione delle loro trasferte milanesi. Gli stessi movimenti di capitale e bonifici esteri di importi rilevanti accreditati su istituti di credito italiani per il mantenimento delle contribuenti in Italia, secondo la Commissione regionale danno la misura, pur tenendo conto dell'altissimo tenore di vita immaginabile per le due ereditiere, dell'entità del periodo trascorso nel territorio nazionale, misura che, se non può definirsi costante, deve certamente ritenersi prevalente. Anche dal punto di vista familiare i Giudici aggiungono elementi che avallano la presunzione: i frequentissimi rapporti con la nonna residente in Italia, i matrimoni con due cittadini italiani i quali si sono trasferiti anche essi in Svizzera solo dopo il matrimonio, la presenza di un immobile a Milano con relativi costanti consumi di utenze.

                      In conclusione la Commissione espone il principio per cui per le due contribuenti, cittadine italiane cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato, l'individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile, nel caso in esame, dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale, cioè sulla residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del codice civile, dimora che si stima essere avvenuta principalmente in Italia, pur nella disponibilità permanente dell'abitazione in Svizzera, luogo di elezione della residenza anagrafica.

                      L’ultima parola spetterà quindi alla Cassazione a cui le due giovani si rivolgeranno per opporre la sentenza a loro sfavorevole.

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