Originariamente inviato da strelizia
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L'angolo di ROL
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Su questo non c'è dubbio...Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
devi fare sempre verifica sul testo.....(io servo per fare la scrematura)
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Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
decadenza.......NON PRESCRIZIONE
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anch'io...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?
(mi confondevo)
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c'è una novità sulla prescrizione dei crediti tributari...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?
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Nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l’Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell’atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.
Solo per alcuni diritti di credito tributario sono previsti esclusivamente - ovvero senza previsione di decadenza - termini di prescrizione.
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che centra questo?Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Parli di questo?
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E’ opportuno, poi, ricordare che la Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) all’art. 3, comma 3, dispone che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati, pur dovendosi rilevare che la disposizione, poiché contenuta in legge ordinaria, può essere derogata da altra legge ordinaria .Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l’Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell’atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.
Solo per alcuni diritti di credito tributario sono previsti esclusivamente - ovvero senza previsione di decadenza - termini di prescrizione.
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