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L'angolo di ROL

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    Mi scarico anche il nuovo D. PR. 322/98

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      tesoro il tesauro non cellò.....
      No, mi son sbagliata. In nota ho scritto che i commi 8 e 6 bis sono nuovi. Ma le norme studiando le cercavo su normattiva, ora mi sa che scarico il nuovo D.PR. per non dimenticarlo

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        Ho poi i codici del 2016

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          Su questa riforma devo di nuovo leggere. Pur avendo salvato quell'articolo di Fisco oggi, non la ricordavo.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            oggi mi è capitato questo...

            dpr 322/1998

            dichiarazione integrativa a favore (corta e lunga)
            Cosa significa corta e lunga?

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              prima la logica....il resto senza memorizzare (solo leggere)
              E questo sto facendo

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                non è possibile utilizzare la procedura dell'integrazione "a catena" al fine di trasformare il credito da "ultrannuale", utilizzabile soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a credito "entro l'anno" (utilizzabile immediatamente).
                questo passaggio non l'ho capito tanto...se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine per la dichiarazione dei redditi del successivo periodo d'imposta il credito in compensazione può essere usato solo a partire dal periodo d'imposta successivo. Quest'integrazione a catena cos'è?

                Ok, qui mi hanno risposto a tutti gli interrogativi: corta entro periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; lunga oltre.
                E ho capito anche cosa si intende per integrazione a catena

                https://www.ecnews.it/dichiarazioni-...rativa-catena/
                Ultima modifica di strelizia; 19-09-2018, 22:48.

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                  per i quiz...

                  le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (e dei sostituti d’imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.


                  quindi stesso termine per le integrative a favore e a sfavore.

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                    NB


                    ---> La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

                    ...> La dichiarazione presentata dopo 90 giorni, invece, si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

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                      Un giudizio lapidario, finito nel fascicolo, è quello del professor Franco Gallo, già docente di Diritto tributario alla Luiss di Roma e presidente della corte Costituzionale, che in un parere pro veritate definì i vitalizi del Trentino – Alto Adige un “indebito previdenziale basato su dati tecnici non allineati”.
                      (Ma Regione e province non si costituiscono parte civile)

                      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...ivile/4636168/

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