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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
tesoro il tesauro non cellò.....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiooggi mi è capitato questo...
dpr 322/1998
dichiarazione integrativa a favore (corta e lunga)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
prima la logica....il resto senza memorizzare (solo leggere)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non è possibile utilizzare la procedura dell'integrazione "a catena" al fine di trasformare il credito da "ultrannuale", utilizzabile soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a credito "entro l'anno" (utilizzabile immediatamente).
Ok, qui mi hanno risposto a tutti gli interrogativi: corta entro periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; lunga oltre.
E ho capito anche cosa si intende per integrazione a catena
https://www.ecnews.it/dichiarazioni-...rativa-catena/
Ultima modifica di strelizia; 19-09-2018, 22:48.
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per i quiz...
le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (e dei sostituti d’imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.
quindi stesso termine per le integrative a favore e a sfavore.
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NB
---> La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
...> La dichiarazione presentata dopo 90 giorni, invece, si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.
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Un giudizio lapidario, finito nel fascicolo, è quello del professor Franco Gallo, già docente di Diritto tributario alla Luiss di Roma e presidente della corte Costituzionale, che in un parere pro veritate definì i vitalizi del Trentino – Alto Adige un “indebito previdenziale basato su dati tecnici non allineati”.
(Ma Regione e province non si costituiscono parte civile)
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...ivile/4636168/
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