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      SOCIETÀ TRA AVVOCATI. IL REDDITO PRODOTTO È D’IMPRESA

      In assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

      E’ questo il principale chiarimento fornito in materia di Società tra avvocati dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n° 35/E emanata ieri in risposto ad uno specifico interpello

      http://www.fiscal-focus.it/quotidian...mpresa,3,97563

      possibile quizzetto...

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Strelizia hai visto Report ieri?
        Si, Rol. L'ho visto.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          SOCIETÀ TRA AVVOCATI. IL REDDITO PRODOTTO È D’IMPRESA

          In assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

          E’ questo il principale chiarimento fornito in materia di Società tra avvocati dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n° 35/E emanata ieri in risposto ad uno specifico interpello

          http://www.fiscal-focus.it/quotidian...mpresa,3,97563

          possibile quizzetto...
          Questa non è una novità, se non sbaglio. Nel senso, i redditi prodotti da società tra professionisti erano considerati reddito d'impresa anche ai tempi del mio esame di tributario. Forse però sto confondendo: ricordo le discussioni sulla natura della società tra professionisti in diritto commerciale...
          Ultima modifica di strelizia; 08-05-2018, 10:14.

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            Ora torno ai quiz, ritorno magari a fine giornata. Ciao!

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Questa non è una novità, se non sbaglio. Nel senso, i redditi prodotti da società tra professionisti erano considerati reddito d'impresa anche ai tempi del mio esame di tributario
              io ricordavo questo...-----> Professionisti in società tassati con la trasparenza del reddito determinato per cassa. Prevale il dato soggettivo invece che quello oggettivo e da ciò il reddito prodotto della società tra professionisti deve qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                io ricordavo questo...-----> Professionisti in società tassati con la trasparenza del reddito determinato per cassa. Prevale il dato soggettivo invece che quello oggettivo e da ciò il reddito prodotto della società tra professionisti deve qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.
                ----> La disciplina delle stp è contenuta nell’art. 10 della legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione del 8 febbraio 2013 numero 34.

                Le norme di legge e attuative tralasciano e non fanno cenno alcuno al regime fiscale e previdenziale di questi «nuovi» soggetti tanto che il punto risulta ancora oggi in discussione (e rischia di porre un ulteriore freno allo sviluppo di tale forma di organizzazione dell’attività professionale

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  ----> La disciplina delle stp è contenuta nell’art. 10 della legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione del 8 febbraio 2013 numero 34.

                  Le norme di legge e attuative tralasciano e non fanno cenno alcuno al regime fiscale e previdenziale di questi «nuovi» soggetti tanto che il punto risulta ancora oggi in discussione (e rischia di porre un ulteriore freno allo sviluppo di tale forma di organizzazione dell’attività professionale
                  Da un punto di vista oggettivo è indubbio che la società tra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano produttive di reddito di impresa. Tale punto non può essere messo in discussione considerato il chiaro tenore del Tuir: l’art. 6, comma 3 stabilisce che i redditi dalle stesse prodotti, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e l’art. 81 ribadisce il medesimo principio con riferimento (tra le altre) alle società di capitali.

                  Se ci si fermasse a tali osservazioni quindi non vi sarebbe altra soluzione che quella che identifica il reddito delle stp come reddito d’impresa. Qualche dubbio però può porsi avendo invece riguardo al dato oggettivo ovvero alle caratteristiche dell’attività svolta. Le stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e la legge stabilisce anche che la qualifica di stp può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Quindi è anche chiaro come le stp svolgono attività che sono tipicamente produttive di redditi di lavoro autonomo.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    Da un punto di vista oggettivo è indubbio che la società tra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano produttive di reddito di impresa. Tale punto non può essere messo in discussione considerato il chiaro tenore del Tuir: l’art. 6, comma 3 stabilisce che i redditi dalle stesse prodotti, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e l’art. 81 ribadisce il medesimo principio con riferimento (tra le altre) alle società di capitali.

                    Se ci si fermasse a tali osservazioni quindi non vi sarebbe altra soluzione che quella che identifica il reddito delle stp come reddito d’impresa. Qualche dubbio però può porsi avendo invece riguardo al dato oggettivo ovvero alle caratteristiche dell’attività svolta. Le stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e la legge stabilisce anche che la qualifica di stp può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Quindi è anche chiaro come le stp svolgono attività che sono tipicamente produttive di redditi di lavoro autonomo.
                    Rol, io ricordo la differenza tra assenza o presenza di organizzazione d'impresa: era questo il discrimine se non sbaglio. Ma parlo analizzando la questione dal punto di vista del diritto commerciale

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                      Ora vado. Ciao

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