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SOCIETÀ TRA AVVOCATI. IL REDDITO PRODOTTO È D’IMPRESA
In assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
E’ questo il principale chiarimento fornito in materia di Società tra avvocati dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n° 35/E emanata ieri in risposto ad uno specifico interpello
http://www.fiscal-focus.it/quotidian...mpresa,3,97563
possibile quizzetto...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioStrelizia hai visto Report ieri?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSOCIETÀ TRA AVVOCATI. IL REDDITO PRODOTTO È D’IMPRESA
In assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
E’ questo il principale chiarimento fornito in materia di Società tra avvocati dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n° 35/E emanata ieri in risposto ad uno specifico interpello
http://www.fiscal-focus.it/quotidian...mpresa,3,97563
possibile quizzetto...Ultima modifica di strelizia; 08-05-2018, 10:14.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Questa non è una novità, se non sbaglio. Nel senso, i redditi prodotti da società tra professionisti erano considerati reddito d'impresa anche ai tempi del mio esame di tributario
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
io ricordavo questo...-----> Professionisti in società tassati con la trasparenza del reddito determinato per cassa. Prevale il dato soggettivo invece che quello oggettivo e da ciò il reddito prodotto della società tra professionisti deve qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.
Le norme di legge e attuative tralasciano e non fanno cenno alcuno al regime fiscale e previdenziale di questi «nuovi» soggetti tanto che il punto risulta ancora oggi in discussione (e rischia di porre un ulteriore freno allo sviluppo di tale forma di organizzazione dell’attività professionale
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
----> La disciplina delle stp è contenuta nell’art. 10 della legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione del 8 febbraio 2013 numero 34.
Le norme di legge e attuative tralasciano e non fanno cenno alcuno al regime fiscale e previdenziale di questi «nuovi» soggetti tanto che il punto risulta ancora oggi in discussione (e rischia di porre un ulteriore freno allo sviluppo di tale forma di organizzazione dell’attività professionale
Se ci si fermasse a tali osservazioni quindi non vi sarebbe altra soluzione che quella che identifica il reddito delle stp come reddito d’impresa. Qualche dubbio però può porsi avendo invece riguardo al dato oggettivo ovvero alle caratteristiche dell’attività svolta. Le stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e la legge stabilisce anche che la qualifica di stp può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Quindi è anche chiaro come le stp svolgono attività che sono tipicamente produttive di redditi di lavoro autonomo.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Da un punto di vista oggettivo è indubbio che la società tra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano produttive di reddito di impresa. Tale punto non può essere messo in discussione considerato il chiaro tenore del Tuir: l’art. 6, comma 3 stabilisce che i redditi dalle stesse prodotti, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e l’art. 81 ribadisce il medesimo principio con riferimento (tra le altre) alle società di capitali.
Se ci si fermasse a tali osservazioni quindi non vi sarebbe altra soluzione che quella che identifica il reddito delle stp come reddito d’impresa. Qualche dubbio però può porsi avendo invece riguardo al dato oggettivo ovvero alle caratteristiche dell’attività svolta. Le stp sono espressamente costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e la legge stabilisce anche che la qualifica di stp può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Quindi è anche chiaro come le stp svolgono attività che sono tipicamente produttive di redditi di lavoro autonomo.
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