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L'angolo di ROL
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un fenomeno....
L’istruttoria compiuta sul “Trust per la Famiglia T…”, faceva chiaramente emergere la natura simulata e l’assenza di reale consistenza poiché disponente, trustee e beneficiario coincidevano sostanzialmente nella persona dello stesso signor T.
http://www.fiscooggi.it/giurispruden...amente-schermo
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Peraltro, nell’esaminare il contratto istitutivo del trust, il collegio rileva come fosse prevista anche la figura di un garante (protector) il quale assolve giustappunto alla funzione di vigilare sulle attività del trustee e verificare che il suo operato sia conforme al mandato del disponente. La suddetta figura è eventuale, ma nella fattispecie è intuitivo che la stessa assume rilevanza fondamentale visto il ruolo ricoperto da T di disponente e di trustee, oltre che (nei fatti) di beneficiario.
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28-02-2014, 10:08
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
La domanda da fare è : La legge di Jersey rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja?
fra tutti...Disponente = trustee?
Vi è una pronuncia della Cassazione che snobba completamente la ricostruzione dottrinaria dei doppi poteri (fiduciari e personali) e butta giù il trust in caso di sovrapposizione delle figure come sopra.....credo sia del 2011... e se non ricordo male la ricostruzione si limitava alla lettera della norma convenzionale, che davvero è di una chiarezza disarmante : Il trust deve essere posto sotto il controllo del trustee. E mò?
Oggi vi faccio un bel regalo….Alcune considerazioni sul trust statico (o auto dichiarato che dir si voglia) hai visto mai che appena entrati in A.E. fate il botto…(boom)
Il trust statico si caratterizza per l’assenza di un trasferimento di beni a un trustee, poiché è lo stesso disponente a dichiararsi trustee di beni che già gli appartengono, in tal modo apponendo sugli stessi il vincolo di destinazione proprio del trust.
E’ possibile? Come vi dicevo vi è una sentenza della Cassazione del 2011 che nega tale possibilità in Italia ma ,ad onor del vero, ve ne sono altre che invece affermano il contrario. All’interno degli ordinamenti del Common law (questo è anche uno dei motivi perché molti Italiani utilizzano la legge di Jersey) l’uso è pacifico.
In Italia è possibile? A mio parere NO. Poi che se ne faccia uso comunque è un altro discorso. La giurisprudenza altalenante è dovuta al fatto che l’Italia (già…sempre noi) ha ratificato la convenzione in maniera molto, ma molto particolare al contrario di altri paesi . Non mi soffermo su tale aspetto perché mi da noia…(quel che fatto è fatto…)
Invece alcune considerazioni sui lavori preparatori della Convenzione mi sembrano doverose per capire la questione….Nella sua stesura originaria, l’art. 2 della Convenzione affermava che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto “qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da” un trustee, non lasciando dubbi in ordine all’applicabilità della Convenzione anche ai trust auto dichiarati.
Nel corso dei lavori preparatori, però, la norma in esame è stata modificata, pervenendo in tal modo alla sua odierna formulazione, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti “da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee”.
L’inserimento dell’espressione il Disponente ha fatto si che la lettera della norma appaia ora a richiedere che disponente e trustee siano soggetti diversi.
Ancora, sempre all’art 2, “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trustee come risulta sempre dai lavori preparatori, infatti è pressoché certo che fra tali “diritti e facoltà”non possa figurare l’ipotesi in cui il disponente si autodichiari trustee.
QUESTI I FATTI
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28-02-2014, 10:11
Se non vi basta vi riporto…… delle affermazioni di chi era presente ai lavori: le osservazioni del segretario dei paesi del Commonwealth in A.E VON OVERBECK report…, cit p.214 per le quali la norma in esame prevede unicamente “that the settlor con reserve certain powers and can also be a benefeciary; the case of settlor/trustee in not expressly stated” ovvero quelle dello stesso segretario in Expplantory Report, in Hague Conference on private International law. Proceedings of the 15th Session,II, la Haye 1985, p.380, il quale dopo aver evidenziato che in base alla norma in esame “the roles of different persons involved may be mingled”, in relazione alla figura del disponente si limita ad affermare che costui “may still retain for himself certain decisions” con ciò implicitamente escludendo qualunque riferibilità al trust auto dichiarato di detta porzione dell’art 2.
Questi i FATTI.
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Senza il rispetto dell’art 2 convenzione dell’Aja il trust NON PUO’ OPERARE FISCALMENTE in italia.
ART 2 COMMA 3: “ Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust”
Per me l’Agenzia delle entrate ha regione. Circolare 61/2010
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Di seguito si indicano alcune anomalie segnalate dall’A.E., con le relative repliche del ricorrente accolte dalla CTP di Novara:
1. Le disponenti del trust, socie di una S.p.a., e che conferiscono le loro partecipazioni societarie in trust, sono indicate anche quali beneficiarie del trust medesimo.
Replica: tale circostanza, sebbene sia indicata dalla Circolare 61E/2010 come indicativa di un trust interposto, è viceversa ammessa dalla prassi operativa dei trust e dalla migliore dottrina, come del resto afferma la stessa sentenza in commento.
Replica Rol: Il fatto che lo dica la migliore dottrina non vuole dire nulla…è la legge che deve essere rispettata. Art 2 comma 3 legge Convenzione dell’Aja. (poi…pure L’A.E….il trust non è interposto ma semplicemente non esiste fiscalmente proprio perché non rispetta le norme della convenzione)
Comprendo le difficoltà…la colpa è anche del legislatore, il quale non solo ha ratificato la Convenzione prima di prendere posizione all’interno del proprio ordinamento, ma non ha nemmeno tentato di chiarire, in sede di legge di ratifica, che, ai fini dell’applicazione della Convenzione, si sarebbe dovuto derogare alla normativa interna incompatibile, né si è preoccupato, tra l’altro, del coordinamento con la disciplina contenuta nella Convenzione di Roma (1980) ratificata con la legge n 975/1984 recepita poi con la legge n 218/1995. Un paese normale avrebbe dovuto prima procedere ad una regolamentazione interna del trust ….con tanto di registri pubblici in camera di commercio come per le società)
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2. Le disponenti del trust hanno la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del trust.
Replica: anche tale circostanza è tra quelle indicate dalla Circolare 61E/2010 quale causa di interposizione, tuttavia nel caso di specie si tratta di un potere di anticipazione della durata del trust non esercitabile liberamente ma congiuntamente, e comunque non previsto nell’atto istitutivo come vero e proprio diritto.
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