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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
    Anch'io notte :-)))))
    Notte

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Magari lo spiegava da cani....
      Si, spiegava malissimo...ma erano anche molto severi...passavano poche persone a esame su tante che si presentavano...alla fine disperata ero andata a farmi interrogare dagli assistenti

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        Vado anch'io...notte

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          LE SOCIETA' DI COMODO

          I soggetti titolari di ingenti patrimoni immobiliari, imbarcazioni, autoveicoli, velivoli, partecipazioni ecc… al fine di pagare MENO imposte (senza poi contare il rischio di perdere sussidi e altri benefici statali :-))) si rivolgono a professionisti compiacenti al fine di sfuggire alla tassazione progressiva irpef (manovra impossibile da effettuare da un lavoratore di pendente o un povero pensionato…certo questi si devono arrangiare con qualche lavoretto in nero nella repubblica delle banane per arrivare ad un livello di reddito dignitoso ..)

          Uno dei metodi più ricorrenti (e poco sofisticato) consiste nel costituire una società di comodo e intestare alla stessa le proprie attività patrimoniali.

          La società di comodo è una società non operativa, la cui istituzione non ha altro scopo se non quello di ottenere un risparmio fiscale mediante una riduzione delle imposte da pagare sul beni patrimoniali alla stessa attribuiti.

          In questo modo vi è un abuso della persona giuridica..al di là dello oggetto sociale dichiarato queste società sono costruite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci anziché esercitare attività commerciali.

          La riduzione delle imposte avviene evitando la tassazione progressiva irpef operando con una tassazione di tipo proporzionale (aliquota fissa ires 27,5%)

          Ma il vantaggio non è limitato a questo aspetto perché la società costituita ad hoc deduce dal proprio reddito imponibile una consistente percentuale di costi (spesso con false fatturazioni) che una persona fisica non può porre in deduzione.

          L’espediente consiste quindi nello spogliarsi della proprietà dei propri beni e, contestualmente, intestare gli stessi ad una società di comodo. L’evasore si crea uno schermo tra se e i propri beni riservandosi solo la proprietà di una quota stessa (oppure nemmeno quella) o la carica di amministratore ( anche qui i più accorti ne fanno a meno..)

          Lo stato reagisce con queste argomentazioni …se una società ha dei beni intestati, questi dovrebbero dare determinati frutti in termini di ricavi, se ciò non avviene sorge il sospetto che quei beni sono serventi rispetto al godimento dei soci anziché rispetto alla funzione economica propria di un rapporto societario.

          Si reagisce con un presidio normativo (studiatevi la legge)




          I ladri reagiscono con vari espedienti superano il test di operatività (fanno in modo di realizzare ricavi e proventi almeno pari a quelli richiesti applicando le percentuali forfettarie ai beni iscritti in bilancio……(dovete studiarvi la legge per capire) ma dichiarano perdite generate da false fatture.

          Vari espedienti-> ad es taroccondo l’allocazione in bilancio civilistico delle poste

          Lo stato reagisce ancora….aggiungendo alla normativa delle società di comodo (non operative) quella delle società in perdita sistemica


          Le due fattispecie descritte sono simili, in quanto entrambe focalizzano l’attenzione sull’arco temporale di un triennio, all’interno del quale:
          --> se per tutti e tre i periodi d’imposta (consecutivi), la società dichiara una perdita fiscale, scatta l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/94;
          --> se per due periodi d’imposta all’interno del triennio di cui sopra, la società dichiara una perdita fiscale, e nel terzo anno (uno qualsiasi all’interno del triennio) dichiara invece un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo richiesto dall’art. 30 della Legge n. 724/94, la stessa deve dichiarare tale maggior reddito minimo.


          Sostanzialmente è questo……

          Studiatevi da soli la disciplina .(le conseguenze nel caso in cui si venga riclassificati come società di comodo es…maggiorazione dell’aliquota ires…., impossibilità di rimborsi ecc…., cause di disapplicazione ed esclusione..--interpello

          Ora il pupo….
          --> Non più 3 anni ma 5 anni il periodo di osservazione (sempre con l’argomentazione di far ripartire l’economia)
          --> Ma soprattutto questo……non più interpello disapplicativo (obbligatorio) ma interpello probatorio (poi le chiacchiere stanno a zero)

          Chiacchiere stanno a zero…:--> si sostiene... “ l’interpello è da considerarsi probatorio in quanto la disciplina è antievasiva e non antielusiva.

          Lasciare questo interpello una facoltà del contribuente è pura f.o.l.l.i.a. (siamo sempre qui….carenza di organico..)


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            Tuttavia la speranza del contribuente di ottenere una gestione efficiente del proprio patrimonio sotto il profilo fiscale non è da considerarsi del tutto evanescente esistono delle valide alternative ad una società di comodo.

            Le società semplici, i trust e le società a scoppio :-)--> “start-up innovativa” (art. 25, c. 2 D.L. 179/2012) a cui non si applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.

            Per quanto riguarda la società semplice va rilevato che tale tipologia di ente non protegge l’investimento in quanto l’art. 2270 c.c. stabilisce che se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere, in ogni tempo, la liquidazione della quota del debitore.

            Il trust, (se non è sham) al contrario, permette di proteggere il patrimonio in quanto lo stesso risulta segregato di fronte alle pretese dei creditori del disponente.

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              http://www.ilfattoquotidiano.it/2012...marino/272898/

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                http://lacittadisalerno.gelocal.it/s...guai-1.7163812

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                  http://www.ilmessaggero.it/ABRUZZO/c...e/285636.shtml

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                    http://www.liberoquotidiano.it/news/...-fiscale-.html

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                      RESIDENZA FISCALE

                      Corte di Cassazione, n. 21970, del 28/10/2015. In tale occasione il giudice di legittimità ha statuito che la sola iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è condizione sufficiente per considerare un contribuente fiscalmente residente in Italia, con conseguente applicazione del principio di tassazione su base mondiale ovvero tassazione in Italia sui redditi ovunque prodotti.

                      Da rilevare che tale tesi è rinvenibile anche in altre pronunce giurisprudenziali (Cass. nn. 677/2015 e 9319/2006)

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