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Il valigione del tirocinante

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    Buon giorno...
    io e peperlizia ci accontentiamo di una conchiglia di mare ... non ci servono diamanti...non andare in gioielleria!

    OK

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      Malinconia sarda

      https://www.youtube.com/watch?v=2omsZ884dBo


      Nanneddu meu,Nanneddu meu,
      Nanneddu meu su mundu est gai,
      a sicut erat, a sicut erat,
      a sicut erat e non torrat mai.

      Semus in tempos de tirannias,
      infamidades e carestias;
      commo sos populos cascan che canes
      gridende forte: 'Cherimus pane'.

      Famidos nois semus pappande
      pane e castanza, terra cun lande;
      terra ch'at fangu, torrat su poveru
      senza alimentu, senza ricoveru.

      Nanneddu meu,Nanneddu meu,
      Nanneddu meu su mundu est gai,
      a sicut erat, a sicut erat,
      a sicut erat e non torrat mai.

      Cussas banderas numeru trinta
      de binu bonu mudana tinta;
      appena mortas cussas banderas
      non pius s'osservan imbriacheras.

      Semus sididos, issa funtana
      pretende s'abba parimus ranas.
      Abbocaeddos, laureados
      buzzaccas boidas e ispiantados.

      Adiosu Nanni, tened'a contu,
      fache su surdu, ghettad'a tontu:
      e tantu l'ides: su mundu est gai
      a sicut erat e non torrat mai.

      Nanneddu meu, su mundu est gai,
      a sicut erat, a sicut erat,
      a sicut erat e non torrat mai.
      Traduzione
      (Nanneddu: diminutivo di Giovanni)
      Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
      Mio caro Nanneddu così va il mondo,
      Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

      Viviamo tempi di tirannie,
      azioni infami e carestie;
      adesso che i popoli abbaiano come cani
      gridando forte 'Vogliamo il pane'.

      E noi affamati, siamo costretti a mangiare
      pane e castagne, terra e ghiande;
      terra intrisa di fango, costringe il povero
      senza alimenti e senza tetto.

      Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
      Mio caro Nanneddu così va il mondo,
      Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

      Quei trenta stendardi
      prendono il colore del buon vino
      appena muoiono quegli stendardi
      ci si può ubricare senza ritegno

      siamo seduti nella fontana
      a cercar l'acqua sembriamo rane.
      Avvocati, laureati
      con le tasche vuote e squatrinati.

      Arrivederci Nanni, abbi cura di te,
      fai creder d'esser sordo e d'esser tonto:
      e tanto lo vedi: così va il mondo
      quel che è stato è stato e mai più tornerà.

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        legge di stabilità (seguire..)

        Il principale beneficio della nuova agevolazione prevista dal Ddl di Stabilità 2016 che consente di assegnare ai soci, dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, gli immobili non strumentali per destinazione ovvero di trasformare la società in società semplice, sta nel calcolo della plusvalenza, che consente di determinare il valore normale (da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto) non utilizzando il prezzo di mercato, ma il valore catastale, previsto dall’articolo 52, comma 4, primo periodo, Dpr n. 131/1986, spesso inferiore non solo rispetto al prezzo di mercato e anche rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, generando, così, una minusvalenza. Inoltre, l’imposta da pagare non è l’Irpef, l’Ires, o l’Irap, ma è l’imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Infine, il terzo motivo per utilizzare la nuova norma, è costituito dal dimezzamento dell’eventuale imposta di registro proporzionale e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, solo se l’imposta di registro non è fissa, ma proporzionale.

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          legge di stabilità (seguire...)

          Cosa prevede la norma
          La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento.
          Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
          Da tenere presente inoltre che, per quanto riguarda i veicoli, il costo d’acquisto è deducibile secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR.
          Un altro punto molto importante è che i “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché laconsegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.
          Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.


          Beni nuovi (o mai usati)
          L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.

          N.B: Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.
          Il criterio della consegna
          Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
          Come indicato in precedenza, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

          Costo extra per le auto
          Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
          La relazione illustrativa chiarisce che ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).

          Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.
          La vendita anticipata
          In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento.

          Ciò sta a significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Malinconia sarda

            https://www.youtube.com/watch?v=2omsZ884dBo


            Nanneddu meu,Nanneddu meu,
            Nanneddu meu su mundu est gai,
            a sicut erat, a sicut erat,
            a sicut erat e non torrat mai.

            Semus in tempos de tirannias,
            infamidades e carestias;
            commo sos populos cascan che canes
            gridende forte: 'Cherimus pane'.

            Famidos nois semus pappande
            pane e castanza, terra cun lande;
            terra ch'at fangu, torrat su poveru
            senza alimentu, senza ricoveru.

            Nanneddu meu,Nanneddu meu,
            Nanneddu meu su mundu est gai,
            a sicut erat, a sicut erat,
            a sicut erat e non torrat mai.

            Cussas banderas numeru trinta
            de binu bonu mudana tinta;
            appena mortas cussas banderas
            non pius s'osservan imbriacheras.

            Semus sididos, issa funtana
            pretende s'abba parimus ranas.
            Abbocaeddos, laureados
            buzzaccas boidas e ispiantados.

            Adiosu Nanni, tened'a contu,
            fache su surdu, ghettad'a tontu:
            e tantu l'ides: su mundu est gai
            a sicut erat e non torrat mai.

            Nanneddu meu, su mundu est gai,
            a sicut erat, a sicut erat,
            a sicut erat e non torrat mai.
            Traduzione
            (Nanneddu: diminutivo di Giovanni)
            Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
            Mio caro Nanneddu così va il mondo,
            Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

            Viviamo tempi di tirannie,
            azioni infami e carestie;
            adesso che i popoli abbaiano come cani
            gridando forte 'Vogliamo il pane'.

            E noi affamati, siamo costretti a mangiare
            pane e castagne, terra e ghiande;
            terra intrisa di fango, costringe il povero
            senza alimenti e senza tetto.

            Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
            Mio caro Nanneddu così va il mondo,
            Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

            Quei trenta stendardi
            prendono il colore del buon vino
            appena muoiono quegli stendardi
            ci si può ubricare senza ritegno

            siamo seduti nella fontana
            a cercar l'acqua sembriamo rane.
            Avvocati, laureati
            con le tasche vuote e squatrinati.

            Arrivederci Nanni, abbi cura di te,
            fai creder d'esser sordo e d'esser tonto:
            e tanto lo vedi: così va il mondo
            quel che è stato è stato e mai più tornerà.

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              Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
              Buon giorno...
              io e peperlizia ci accontentiamo di una conchiglia di mare ... non ci servono diamanti...non andare in gioielleria!

              OK

              ahahahhaha per cominciare :-)))

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                San Marino fissa i concetti di residenza e di stabile organizzazione

                Dopo la cancellazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list e dopo la convenzione sulle doppie imposizioni con l'Italia, il Titano precisa i concetti di residenza e di stabile organizzazione


                Il dicastero alle Finanze di San Marino, nelle ultime circolari esplicative sull'accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino, ha trattato i temi della residenza e della stabile organizzazione. Per quanto riguarda le residenze, viene offerto un quadro del concetto di residenza nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione a persone fisiche, società e associazioni, oltre che nell'ambito della digital economy. Per quanto riguarda la «stabile organizzazione, invece, ne vengono definiti «i requisiti per l'esistenza» e «la configurabilità». Si ricorda, infatti, che la convenzione sulle doppie imposizioni e sulla collaborazione a livello fiscale tra i due Stati (Legge n. 88 del 19 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013) è entrata in vigore a inizio anno. Inoltre, con la pubblicazione del Decreto MEF del 12 febbraio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio, la Repubblica di San Marino è uscita dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata.

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Malinconia sarda

                  https://www.youtube.com/watch?v=2omsZ884dBo


                  Nanneddu meu,Nanneddu meu,
                  Nanneddu meu su mundu est gai,
                  a sicut erat, a sicut erat,
                  a sicut erat e non torrat mai.

                  Semus in tempos de tirannias,
                  infamidades e carestias;
                  commo sos populos cascan che canes
                  gridende forte: 'Cherimus pane'.

                  Famidos nois semus pappande
                  pane e castanza, terra cun lande;
                  terra ch'at fangu, torrat su poveru
                  senza alimentu, senza ricoveru.

                  Nanneddu meu,Nanneddu meu,
                  Nanneddu meu su mundu est gai,
                  a sicut erat, a sicut erat,
                  a sicut erat e non torrat mai.

                  Cussas banderas numeru trinta
                  de binu bonu mudana tinta;
                  appena mortas cussas banderas
                  non pius s'osservan imbriacheras.

                  Semus sididos, issa funtana
                  pretende s'abba parimus ranas.
                  Abbocaeddos, laureados
                  buzzaccas boidas e ispiantados.

                  Adiosu Nanni, tened'a contu,
                  fache su surdu, ghettad'a tontu:
                  e tantu l'ides: su mundu est gai
                  a sicut erat e non torrat mai.

                  Nanneddu meu, su mundu est gai,
                  a sicut erat, a sicut erat,
                  a sicut erat e non torrat mai.
                  Traduzione
                  (Nanneddu: diminutivo di Giovanni)
                  Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
                  Mio caro Nanneddu così va il mondo,
                  Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

                  Viviamo tempi di tirannie,
                  azioni infami e carestie;
                  adesso che i popoli abbaiano come cani
                  gridando forte 'Vogliamo il pane'.

                  E noi affamati, siamo costretti a mangiare
                  pane e castagne, terra e ghiande;
                  terra intrisa di fango, costringe il povero
                  senza alimenti e senza tetto.

                  Mio caro Nanneddu, mio caro Nanneddu
                  Mio caro Nanneddu così va il mondo,
                  Ciò che è stato è stato e mai più tornerà.

                  Quei trenta stendardi
                  prendono il colore del buon vino
                  appena muoiono quegli stendardi
                  ci si può ubricare senza ritegno

                  siamo seduti nella fontana
                  a cercar l'acqua sembriamo rane.
                  Avvocati, laureati
                  con le tasche vuote e squatrinati.

                  Arrivederci Nanni, abbi cura di te,
                  fai creder d'esser sordo e d'esser tonto:
                  e tanto lo vedi: così va il mondo
                  quel che è stato è stato e mai più tornerà.
                  E' una poesia dell' '800, che poi e' stata musicata

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                    RIMBORSI IVA

                    L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 35 del 27.10.2015, ha fornito chiarimenti in materia di rimborsi IVA, a seguito delle modifiche apportate all'art. 38-bis del DPR 633/72 da parte del DLgs. 175/2014. In particolare, l'Agenzia riconosce la possibilità di presentare dichiarazione integrativa (entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) al fine di apporre il visto di conformità mancante ovvero per mutare la modalità di utilizzo dell'eccedenza di credito IVA (in compensazione o a rimborso). Il contribuente può, altresì, presentare un nuovo modello TR per correggere quanto indicato nel quadro TD del modello precedentemente trasmesso: i) per modificare la modalità di utilizzo del credito infrannuale; ii) per comunicare altre variazioni inerenti il rimborso (condizioni per l'esonero dalla garanzia; presupposti per il rimborso prioritario). Inoltre, la circolare in commento ha fornito chiarimenti anche con riguardo ai soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso e che, in base all'art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72, sono tenuti a prestare apposita garanzia nel caso in cui l’importo chiesto a rimborso sia superiore a 15.000 euro e la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato sia superiore, per ciascuno dei due anni precedenti l’istanza, alle soglie stabilite dallo stesso art. 38-bis co. 4 citato. A tal fine, l’Agenzia ha chiarito che l’adesione alla proposta dell’Ufficio o al contenuto del processo verbale di constatazione sono atti equiparabili alla notifica dell’avviso di accertamento e che, in caso di richiesta di rimborso superiore a 15.000 euro, gli “importi accertati” cui fare riferimento sono quelli risultanti dall'atto di adesione o dal processo verbale. La disposizione di cui all'art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72 si applica anche in caso di definizione dell’accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.). In tale circostanza, la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato va riferita agli importi così come rideterminati a seguito della definizione.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ahahahhaha per cominciare :-)))
                      Sììììììì :-))))))

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