Basta mettere in bilancio costi indedubili....ed evadi senza rischi. Porti i soldi all'estero e le rogatorie sarà difficile farle con il supporto della sola sanzione amminiarrativa....
Quindi nelle operazioni da transfer pricing (anche quello interno) le operazioni fittizie o non inerenti non saranno più perseguibili penalmente ( se non vengono superati i limii stabiliti....é il nero con la " modica" quantità per tutti..
PARTECIPAZIONI ESCLUSE (non si considerano redditi di capitale)
--> le partecipazioni agli utili attribuiti ai lavoratori dipendenti quale remunerazione ai redditi di lavoro (reddito di lavoro dipendente(
--> le partecipazioni agli utili di amministratori di società per attività amministrative (reddito assimilato a lavoro dipendente)
--> le partecipazioni agli utili ai promotori e soci fondatori (reddito di lavoro autonomo)
--> le partecipazioni agli utili di lavoratori autonomi quali compensi per l'attività professionale o artistica prestata (reddito di lavoro autonomo)
I proventi derivanti da partecipazioni in società di capitali ( i dividendi) sono redditi di capitale
I proventi derivanti da società di persone o associazioni professionali sono imputati automaticamente ai soci ( principio di trasparenza) e non costituiscono perció redditi di capitale
Premessa – Con il Consiglio dei Ministri di martedì 22 settembre è stato approvato in via definitiva il d.lgs. n. 156/2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015) che reca le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della legge delega fiscale n. 23/2014.
Il D.lgs. in questione rinnova completamente l’art. 52 del D.lgs. 546/1992.
In particolare in base alla formulazione non ancora modificata, il predetto art. 52 (rubricato con la dicitura “Giudice competente e legittimazione ad appellare”), dispone che:
1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.
La sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado – Fermo restando il comma 1, nel nuovo art. 52 (ora rubricato con la dicitura “Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello”) è inserito il nuovo comma 2, dove al primo periodo è disposto che “l’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi”.
Dunque, sulla base di quanto previsto di nuovo, chi impugna la sentenza di primo grado (quindi sia contribuente che amministrazione finanziaria) può chiedere al giudice della commissione tributaria regionale la sospensione dell’esecutività della stessa sentenza impugnata qualora esistano gravi e fondati motivi, così come già previsto a norma dell’art. 283 del c.p.c.
La sospensione dell’esecutività dell’atto – Poiché, l’eventuale sospensione della sentenza favorevole al contribuente non sospende in automatico anche l’esecutività dell’atto impugnato oggetto del contenzioso, il contribuente, può, comunque, ottenere la sospensione dell’esecutività dell’atto facendone richiesta allo stesso giudice d’appello e dimostrando che la mancata sospensione potrebbe arrecargli un “danno grave e irreparabile”.
Ciò è quanto disposto dal secondo periodo del nuovo comma 2 in cui è affermato che: “il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile”.
La procedura della sospensione – L’istanza di sospensione è presentata al giudice insieme all’appello principale o incidentale.
Tuttavia, la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente all’appello con atto separato da notificare all’altra parte e da depositare in segreteria.
Il presidente della commissione tributaria regionale adita fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima (nuovo comma 3). In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione in merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio (nuovo comma 4).
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile (nuovo comma 5).
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 6, la sospensione può anche essere subordinata alla prestazione di una garanzia (ex art. 69 comma 2 D.lgs. 546/1992).
La richiesta di sospensione in Cassazione – Altra novità è il nuovo art. 62-bis del D.lgs. 546/1992, a norma del quale “la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”. La procedura è la stessa di quella preista per la sospensione in CTR.
VOLUNTARY DISCLOSURE: DAL 10 NOVEMBRE ISTANZE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/142716 del 06.11.2015
Le istanze inviate a partire dal prossimo 10 Novembre, al fine di consentire un’efficiente lavorazione delle istanze già pervenute alle Direzioni Provinciali competenti, usufruendo del differimento dei termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria disposto dall’art. 2 del decreto legge 30 settembre 2015, sono assegnate per la loro gestione ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate, individuata con il presente Provvedimento nel Centro operativo di Pescara.
La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo all’istanza di voluntary disclosure, sono trasmesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.
E’ da evidenziare che si fa riferimento esclusivamente alle istanza inviate per la prima volta. Per le integrazioni di istanze già presentate prima del 10.11.2015 si dovrà inoltrare la richiesta alla Direzione Regionale competente.
L’unica eccezione è rappresentata dalla Direzione Provinciale di Bolzano che mantiene la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015.
Si prevede inoltre che un ulteriore provvedimento sarà emanato a seguito del completamento dell’iter di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 per assegnare al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze.
Nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento attuativo per la designazione della capogruppo «virtuale» italiana
Con il provvedimento del 6 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del DLgs. 147/2015 che, con lo scopo di rimuovere le incompatibilità della legislazione italiana con la legislazione comunitaria, hanno esteso l’opzione per il consolidato fiscale alle società “sorelle” residenti controllate dalla medesima controllante non residente. L’incompatibilità si era palesata dopo la sentenza delle Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 giugno 2014 relativa alle cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13.
Il provvedimento ha, in particolare, approvato il modello denominato “Designazione della controllata per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Si prevede, infatti, che la controllante non residente, identificata in Italia per effetto dell’attribuzione del codice fiscale, designi una controllata italiana (ovvero, una delle società “sorelle”) quale consolidante “virtuale”, incaricata di esercitare l’opzione per il consolidato nazionale. La designazione mantiene la propria validità anche ai fini delle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. Il modello è particolarmente semplice, contenendo i soli dati della controllante non residente (codice fiscale e denominazione sociale), del rappresentante firmatario, nonché della controllata italiana che assume la veste di consolidante “virtuale” (anche in questo caso, codice fiscale e denominazione sociale). In tal modo la controllante non residente assume, in via sussidiaria, leresponsabilità previste dall’art. 127 del TUIR per le società o enti controllanti. Il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata. La controllata designata non può, tuttavia, consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte. Nelle ipotesi in cui il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell’evento. Il modello per la designazione della controllata non residente è presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato e fino all’esercizio dell’opzione stessa.
Sono, altresì, fissate le modalità e i termini di opzione e di designazione per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015). In relazione alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, il provvedimento disciplina le modalità di applicazione delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
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