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Il valigione del tirocinante

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    SANZIONI AMMINISTRATIVE (da seguire..)

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...aspx?IDSrc=110

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      DILAZIONE PAGAMENTI

      http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.10.21_08.pdf

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        NUOVI INTERPELLI (decorrenza 1 gennaio 2016)

        (D.lgs 156/2016 attuativo delega fiscale 23/2014)

        http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.10.22_01.pdf

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          NUOVI TERMINI AFFITTO ( cessioni e proroghe in vigore dal 1 gennaio 2016)

          http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.10.22_03.pdf

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            REDDITOMETRO (cassazione)

            http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.10.22_07.pdf

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              NUOVI REATI TRIBUTARI

              http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...5.10.22_09.pdf

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                DETRAZIONE IVA CON FORNITORE INESISTENTE

                http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...aspx?IDSrc=110

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                  Come noto, con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del bilancio d’esercizio, le quali troveranno applicazione nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
                  Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, pertanto, dal prossimo gennaio 2016 sarà necessario rispettare le nuove disposizioni introdotte.
                  Poco più di un paio di mesi, dunque, per “assimilare” le novità, le quali sono certamente non di poco conto.
                  Ciò assume ancora più rilevanza ove si consideri che, nello stesso lasso di tempo, saranno necessari interventi per adeguare i principi contabili e le norme fiscali alle novità introdotte.
                  O almeno, ci si augura che il “cerchio” delle riforme venga chiuso prima dell’inizio dell’esercizio, per non costringere le società ad un 2016 pieno di incertezze.

                  I nuovi principi contabili nazionali - Molte delle nuove disposizioni introdotte richiedono l’intervento dell’Organismo Italiano di contabilità, il quale dovrà aggiornare i principi contabili al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina.
                  Più precisamente, si rendono necessari specifici principi volti ad accompagnare le imprese nella prima applicazione delle nuove norme, così come deve ritenersi essenziale fornire la necessaria declinazione pratica di norme di carattere generale.
                  E’ stato quindi avviato dall’Oic un piano di aggiornamento dei principi contabili nazionali, il quale prevede non solo la modifica dei principi emanati nel 2014 (con riferimento ai quali erano stati sottolineati alcuni punti degni di riflessione), ma anche la revisione di tutti i principi contabili al fine di tener conto delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015.
                  Saranno pertanto sicuramente oggetto di modifiche anche l’Oic 3 sui derivati, e l’Oic 11 sui postulati di bilancio, i quali non erano stati intaccati dal recente processo di revisione.

                  La disciplina fiscale - Le riforme introdotte richiederebbero alcune modifiche anche nella disciplina fiscale.
                  Si pensi, a tal proposito, alla disciplina Irap: a seguito delle modifiche legislative, nel conto economico non saranno più esposti gli oneri e i proventi straordinari, per cui anche i componenti in oggetto confluirebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
                  È necessario quindi, che, a seguito dell’intervenuta riforma del bilancio, il legislatore intervenga per adeguare la normativa fiscale.
                  Con riferimento ad altre fattispecie deve invece ritenersi che le novità introdotte non abbiano ricadute sugli aspetti fiscali, nonostante il loro forte impatto sulle poste di bilancio.
                  Si pensi, a tal proposito, alle spese di pubblicità e ricerca, le quali, dal 2016 non saranno più capitalizzabili e concorreranno quindi alla determinazione del reddito integralmente nell’esercizio.
                  Purtuttavia, l’articolo 108 Tuir continua a prevedere la deduzione sia in un solo esercizio che in più esercizi, ragion per cui, dal punto di vista fiscale, le spese in oggetto potranno concorrere alla determinazione del reddito anche in più esercizi.
                  Intatti gli obblighi di deposito - Nell’ambito delle novità introdotte, sicura rilevanza assume il nuovo bilancio per le micro-imprese, soprattutto in considerazione del fatto che è previsto non solo l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, ma anche della stessa nota integrativa, se determinate informazioni sono riportate in calce allo stato patrimoniale.
                  In ogni caso, anche il bilancio delle micro-imprese, seppur composto dai soli documenti contabili, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese alle ordinarie scadenze e con le modalità note (nonostante la direttiva prevedesse, appunto, la facoltà di dispensare le piccole imprese dal deposito in oggetto).
                  Ai fini del deposito del bilancio, pertanto, rimangono fermi gli attuali obblighi.

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                    FINANZIAMENTI SOCI: NECESSARIA LA PROVA SCRITTA

                    La documentazione utile per il corretto inquadramento


                    Premessa – La disciplina normativa relativa al finanziamento da parte dei soci, cerca di porre un freno alla sottocapitalizzazione delle “piccole” società. L'inquadramento del finanziamento soci non è agevole: in concreto può oscillare tra capitale di rischio e capitale di credito. Tale difficile classificazione, oltre ad essere possibile causa di contenzioso tra le parti, può ingenerare problemi di natura fiscale.

                    Versamento da pare di soci - Nella prassi è in uso, soprattutto nelle società di piccole e medie dimensioni, sopperire al fabbisogno finanziario, oltre che con il ricorso a terzi (banche, fornitori), anche con l’acquisizione della disponibilità direttamente dai soci sia sotto forma di finanziamento che sia sotto forma di versamenti atipici

                    Finanziamento - Il finanziamento dei soci, è una operazione distinta da quella del conferimento di capitale di rischio. Con l’acquisizione di capitali tramite il finanziamento dei soci, la società si obbliga a remunerare il capitale ricevuto (se non è prevista la gratuità) pattuendone il rimborso, con una operazione che, per giurisprudenza e dottrina consolidate, è assimilabile al contratto di mutuo, di cui apprende la disciplina dettata dall’art. 1813 e seguenti del Codice Civile. In termini generali, gli apporti dei soci rappresentano erogazioni a vantaggio della società partecipata per accrescerne la dotazione finanziaria, o anche patrimoniale, necessaria per l’equilibrato svolgimento della gestione.
                    Individuazione - Sul piano concreto, se da un lato è facile individuare il conferimento di capitale sociale da parte del socio, dall’altro non è sempre agevole accertare se un versamento effettuato dal socio a favore della società rappresenti un reale apporto di capitale proprio o una operazione di finanziamento concessa alla società.

                    Convenienza - Nella prassi, invero, spesso accade che i versamenti dei soci trovino giustificazione non nella incapacità dell’azienda di acquisire credito da terzi, ma in calcoli di convenienza, tra cui, ad esempio l’arbitraggio fiscale dato dal risparmio di imposta in capo alla società, per la deduzione dal reddito di impresa degli interessi passivi maturati, se maggiore delle imposte dovute dai soci sugli interessi percepiti. Può risultare utile anche per la volontà dei soci di non superare la soglia minima del capitale sociale prevista per l’obbligatorietà del collegio sindacale e, quindi, per ottenere un risparmio in termini di costi amministrativi di gestione e per evitare le verifiche di legge che competono all’organo di controllo. Altro aspetto da considerare è la volontà di sottrarre al rischio imprenditoriale i capitali investiti nell’impresa, considerato che le somme versate a titolo di finanziamento sono rimborsabili dalla società senza i vincoli di legge dettati per il rimborso del capitale di rischio, perché l’operazione è assimilabile al contratto di mutuo.

                    Accordo scritto - Non di rado, nella pratica corrente, il rapporto di finanziamento non viene regolato da alcun accordo scritto e il suo trattamento si può dedurre esclusivamente dal comportamento concludente delle parti e dall'iscrizione di tale operazione tre i debiti esposti in bilancio d'esercizio. Tale modo di operare può ingenerare problemi di natura fiscale.

                    Comunicazione – Tali problematiche si riverberano anche per l’adempimento in scadenza a fine mese riguardante la comunicazione dei beni/finanziamenti soci. L’ottemperanza a tale obbligo tributario può costringere la società a raccogliere e mettere in ordine i documenti necessari ed effettuare una ulteriore utile verifica sulla correttezza di questi ultimi e del comportamento contabile relativo al finanziamento.

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                      PRESTAZIONE DI SERVIZI : MOMENTO IMPOSITIVO IVA

                      Differenze tra normativa interna e norma UE (importante)

                      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.10.26_10.pdf

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