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Il valigione del tirocinante
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relazione cassazione sulla revisione del sistema sanzionatorio
http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.11.01_01.pdf
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Reato “sbagliato ” D&G assolti
Di Bruno Tinti
La Cassazione ha assolto Dolce e Gabbana:il fatto non sussiste.
Mai reati contestati ai due erano sbagliati. La storia è questa. I due, fino al 2004, erano proprietari della holding D&G s.r.l. che controllava Dolce & Gabbana s.r.l. a sua volta licenziataria dei marchi(Dolce&Gabbana, D&G e altri)di proprietà personale dei due
stilisti; per il che gli pagava le relative royalties. Dolce & Gabbana s.r.l deteneva anche la maggioranza di Dolce & Gabbana Industria s.p.a., che era la società produttiva. Insomma i due si arricchivano sia con i dividendi distribuiti da Dolce & Gabbana Industria; sia con le royalties. Su questi redditi pagavano le relative tasse. Nel 2004 tutto cambia. Sono costituite in Lussemburgo Dolce & Gabbana Luxembourg s.a.r.l.e Gado s.a.r.l. La catena di controllo a questo punto è: D&G srl(italiana) controlla Dolce &Gabbana Luxembourg che a sua volta controlla Gado (lussemburghese)e Dolce & Gabbana srl (italiana). I marchi (vi ricordate, erano di proprietà di Dolce e Gabbana persone fisiche)sono venduti a Gado per 360 milioni di euro (somma ridicola ma così si paga poco di plusvalenza).Gado concede i marchi in licenza a Dolce & Gabbana srl(italiana) che le paga royalties molto più elevate rispetto alla precedenti: 3/8 % contro lo 0,5/2,5%. Insomma, gli utili che prima andavano alle società italiane e ai due stilisti, adesso finiscono a Gado, dunque non più in Italia ma in Lussemburgo. E Dolce & Gabbana srl (italiana)abbatte i propri utili deducendo i costi rappresentati
dalle royalties (non a caso elevate)che deve pagare a Gado. Una pacchia: soldi (tanti) e tasse (poche, aliquota 4 %) in Lussemburgo,utili ridotti per le società italiane, risparmi di imposta in Italia.La L. 74/2000 prevede (art. 3) un reato fatto apposta per questo tipo di frodi; si chiama “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento, indica in una
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.” Ora, il fine di evadere era evidente: utili e tasse in Lussemburgo, costi in Italia.
IL MEZZO fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento (delle imposte) era la società lussemburghese Gado, priva di struttura fisica (domiciliata presso una società, Alter Domus, che fornisce servizi per l’amministrazione di società); amministrata da soggetti italiani, stabilmente residenti in Italia, gli stessi che amministravano (di fatto o di diritto) le società italiane; per due anni priva di dipendenti e dal 2005 con un solo (uno solo!Stiamo parlando di Dolce &Gabbana, non della sartina sotto casa) dipendente; con contabilità tenuta da Alter Domus. Per la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie c’era solo l’imbarazzo della scelta:fatture soggettivamente false emesse da Gado nei confronti di Dolce & Gabbana srl (italiana),solo apparentemente licenziataria dei marchi fittiziamente venduti a una società inesistente (la stessa Gado); costi fittizi, rappresentati dai pagamenti a una società inesistente portati indebitamente in deduzione dei ricavi;il tutto, ovviamente, annotato in contabilità e indicato nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Insomma D&G& soci dovevano semplicemente essere incriminati per frode fiscale. Invece...La Procura di Milano incrimina gli imputati per truffa ai danni dello Stato. Da decenni la Cassazione ha spiegato che esiste un rapporto di specialità tra i reati tributari e la truffa: se c’è evasione di impostasi applica la legge tributaria penale, non il codice penale;l’incriminazione è priva di senso. In ogni modo, nel 2013 il Gup assolve tutti: Gado non è società fittizia. La Procura fa ricorso in Cassazione; che le dà ragione (in fatto; resta la corbelleria della truffa): sono ravvisabili i reati di infedele e omessa dichiarazione. Decisione curiosa. Se Gado è società realmente esistente, deve pagare le tasse in Lussemburgo; dunque non può presentare dichiarazioni infedeli in Italia; e nemmeno omettere di presentarle in Italia, visto che le deve presentare in Lussemburgo.Inoltre, se è realmente esistente, le sue fatture nei confronti di Dolce & Gabbana SRL (italiana) sono genuine e allora questa società le contabilizza legittimamente. Se è inesistente,si tratta di artificio (per questo, probabilmente, era stata contestata la truffa) e allora è frode fiscale e non dichiarazione infedele. Procura, Tribunale e Appello non hanno nulla da ridire sulla qualificazione giuridica ritenuta
dalla Cassazione; che non è vincolante: la Procura avrebbe potuto riaprire le indagini, contestare la frode fiscale e rinviare a giudizio per questo reato; Tribunale e Appello avrebbero potuto rimandare gli atti in Procura a questo scopo. Ma nessuno fa niente: condanna a pena ridotta (1 anno e 6 mesi, la frode fiscale prevede condanne fino a 6 anni)per un’evasione di imposta pari, complessivamente, a un po’ più di 40 milioni di euro. E adesso la Cassazione assolve perché il fatto non sussiste. Il che significa,quasi certamente, che hanno ritenuto Gado società realmente esistente. Certamente questo è il punto centrale della vicenda. Ma non di minore interesse è capire perché, quando Gado è stata ritenuta un semplice schermo fabbricato per evadere le imposte,non è stato contestato il reato“giusto”.
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nota di variazione iva ad importo variabile ( legge di stabilità)
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...aspx?IDSrc=110
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