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Il valigione del tirocinante
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INTERPELLO (ORDINARIO) INTERPOSIZIONE FITTIZIA
http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.10.15_01.pdf
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REDDITOMETRO. LA RETTIFICA NON RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE DETTAGLIATA
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 14 ottobre 2015
Nell’accertamento da “redditometro”, la motivazione dell’avviso può esaurirsi nell’indicazione dei fatti indice di capacità contributiva gravando sul contribuente la prova documentale che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È quanto emerge dalla sentenza n. 20649/15 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
La controversia è scaturita dalla notifica di un avviso di accertamento ex art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73 ai fini IRPEF per due annualità d’imposta (2006 e 2007).
La contribuente ha proposto impugnazione denunciando l’infondatezza della pretesa sul rilievo che l’Ufficio non aveva considerato l’intero reddito dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare e inoltre la motivazione dell’avviso era carente perché in essa non c’era traccia dei rilievi formulati in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
Ebbene, le eccezioni della contribuente non hanno trovato ingresso nei primi due gradi di giudizio. In particolare, ad avviso della Commissione Regionale della Lombardia, la documentazione allegata dalla ricorrente per screditare l’operato dell’Ufficio non aveva soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 38 del D.P.R. 600/73, mentre l’Ufficio aveva sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata.
Approdata in Cassazione, la controversia si è definitivamente chiusa a favore del fisco.
Quanto alla posizione dell’intero nucleo familiare della contribuente, la CTR ha ritenuto non provato che il coniuge avesse sostenuto le spese di gestione in misura maggiore rispetto alla percentuale considerata del 50 per cento. E questa conclusione è stata avallata dagli ermellini.
Quanto alla dedotta nullità dell’avviso per carenza di motivazione - posto che esso non conteneva adeguata replica alle contestazioni sollevate nel contraddittorio instaurato ai fini dell’eventuale definizione dell’accertamento per adesione - la Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza perché – si legge - “non risultano riportate, neppure per sommi capi, né le contestazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio preventivo, né i passi dell’avviso di accertamento carenti di motivazione rispetto alla contestazioni suddette”.
A ogni buon conto i giudici del Palazzaccio osservano che, “in presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2”; pertanto l’Amministrazione finanziaria “resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore”.
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AVVIAMENTO CON AMMORTAMENTO RIDOTTO (D.LGS 139/2015)
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...aspx?IDSrc=110
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