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BILANCIO
Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, viene recepita la Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue che abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo una profonda innovazione nelle regole nella redazione del bilancio d’esercizio.
In primo luogo, vengono individuate, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese. A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese.
Ai sensi del novellato art. 2435 ter del codice civile possono essere definite «micro-imprese» le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
• totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata.
Quando, per il secondo esercizio consecutivo, la società ha superato due dei limiti appena richiamati trovano invece applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (a seconda dei casi). Anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata si è esonerati dalla presentazione del rendiconto finanziario.
Riassumendo, rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l’esonero dagli obblighi di redazione:
• del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società);
• della nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma);
• della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie).
Chi invece sarà tenuto alla predisposizione del bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potrà godere dell’ulteriore semplificazione relativa alla predisposizione del rendiconto finanziario.
Si vuole evidenziare ora qual è la composizione degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale per le micro imprese. Si fa riferimento in tal senso al Conto economico e allo stato patrimoniale in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata. È inoltre previsto che siano adottati gli stessi criteri di valutazione.
Il decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva 34/13, ha innovato sia i principi di redazione che di valutazione del bilancio. La modifica dei suddetti criteri inciderà anche nella redazione del bilancio delle micro imprese, salvo eccezioni.
Per le micro-imprese:
• non è prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio;
• non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value.
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