Cartelle. Nulla intimazione di pagamento
L’intimazione di pagamento è nulla quando non è preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. È quanto emerge dalla sentenza n. 10974/23/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto da una contribuente, avverso l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia per debiti erariali (IRPEF anno 2005).
Il Collegio partenopeo ha disatteso la tesi del concessionario circa l’inammissibilità del gravame per il fatto che l'intimazione di pagamento non rientra nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre ha ritenuto fondata l’eccezione della ricorrente d’invalidità dell'intimazione non preceduta dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento.
La CTP di Napoli ha rilevato, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario è possibile l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (cfr. Cass. Sez. trib. sentenza 11 febbraio 2015 n. 2616). Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, "a norma dell'art 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 L. n. 448 del 2001, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue, pertanto, che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie" (cfr. Cassazione civile sez. un. 27 gennaio 2011 n. 1865).
Fatta questa premessa, la CTP afferma che “la circostanza relativa alla omessa notifica della previa cartella di pagamento assume rilievo dirimente”, posto che, per la Cassazione, “la mancala notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”.
Costituzione in ritardo di Equitalia. Nel caso di specie, Equitalia non ha potuto dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento essendosi costituita con ritardo. Infatti la CTP non ha preso in considerazione, ai fini della decisione, né l’estratto di ruolo né la copia della relata di notifica della cartella di pagamento prodotti dal concessionario perché, a mente di quanto statuito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “l’ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”. L'art. 32 del medesimo decreto a sua volta prevede che “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. Orbene, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza tributaria, il termine previsto dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/72 per la costituzione in giudizio della parte resistente è da considerarsi non perentorio e pertanto il resistente è da considerarsi legittimamente costituito. Per quanto riguarda invece la memoria e la documentazione presentata dal resistente con la costituzione in giudizio, “devono considerarsi tardive, ai sensi dell'art. 32, sì che non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione” (cfr. CTP Torino n. 29/06/14).
L’intimazione di pagamento è nulla quando non è preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. È quanto emerge dalla sentenza n. 10974/23/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto da una contribuente, avverso l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia per debiti erariali (IRPEF anno 2005).
Il Collegio partenopeo ha disatteso la tesi del concessionario circa l’inammissibilità del gravame per il fatto che l'intimazione di pagamento non rientra nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre ha ritenuto fondata l’eccezione della ricorrente d’invalidità dell'intimazione non preceduta dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento.
La CTP di Napoli ha rilevato, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario è possibile l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (cfr. Cass. Sez. trib. sentenza 11 febbraio 2015 n. 2616). Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, "a norma dell'art 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 L. n. 448 del 2001, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue, pertanto, che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie" (cfr. Cassazione civile sez. un. 27 gennaio 2011 n. 1865).
Fatta questa premessa, la CTP afferma che “la circostanza relativa alla omessa notifica della previa cartella di pagamento assume rilievo dirimente”, posto che, per la Cassazione, “la mancala notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”.
Costituzione in ritardo di Equitalia. Nel caso di specie, Equitalia non ha potuto dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento essendosi costituita con ritardo. Infatti la CTP non ha preso in considerazione, ai fini della decisione, né l’estratto di ruolo né la copia della relata di notifica della cartella di pagamento prodotti dal concessionario perché, a mente di quanto statuito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “l’ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”. L'art. 32 del medesimo decreto a sua volta prevede che “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. Orbene, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza tributaria, il termine previsto dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/72 per la costituzione in giudizio della parte resistente è da considerarsi non perentorio e pertanto il resistente è da considerarsi legittimamente costituito. Per quanto riguarda invece la memoria e la documentazione presentata dal resistente con la costituzione in giudizio, “devono considerarsi tardive, ai sensi dell'art. 32, sì che non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione” (cfr. CTP Torino n. 29/06/14).
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