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    Un professionista riceve una fattura per prestazioni pubblicitarie da un'impresa spagnola con l'addebito dell’IVA. Il professionista non è iscritto negli elenchi Vies.

    NON essedo il professionista iscritto negli elenchi VIES, viene considerato come un privato. Di conseguenza, la
    prestazione pubblicitaria resa da un soggetto passivo spagnolo ad un privato italiano non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, con applicazione dell’IVA nel Paese del prestatore ai sensi dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Un professionista riceve una fattura per prestazioni pubblicitarie da un'impresa spagnola con l'addebito dell’IVA. Il professionista non è iscritto negli elenchi Vies.

      NON essedo il professionista iscritto negli elenchi VIES, viene considerato come un privato. Di conseguenza, la
      prestazione pubblicitaria resa da un soggetto passivo spagnolo ad un privato italiano non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, con applicazione dell’IVA nel Paese del prestatore ai sensi dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.


      Con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (la nuova disposizione modifica l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, intervenendo sui commi 7-bis (sostituito), 7-ter (abrogato), 15-bis (integrato), 15-quater (abrogato)), prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento 12/12/2014), il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).

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        la mancata iscrizione al VIES faceva sì che eventuali cessioni di beni, oppure prestazioni «generiche» intracomunitarie, effettuate da un soggetto passivo italiano, dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia, il luogo del regime di non imponibilità adottato.

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          Pulizia scuole, contratti scaduti o frutto di appalti truccati. Il governo annuncia nuovi bandi, ma va avanti a proroghe - Il Fatto Quotidiano

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Una società italiana ha partecipato ad una fiera a Londra. In corrispondenza di tale evento ha usufruito dei servizi di una società inglese per l’allestimento degli stand fieristici. La società inglese ha emesso fattura senza indicazione
            dell’IVA.

            Le prestazioni di servizi relative all’allestimento di stand fieristici, tra soggetti passivi d’imposta, si considerano effettuate nel paese del committente.
            L’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72, dispone che il committente italiano che riceve fattura da un soggetto UE in relazione a prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia è tenuto ad assolvere il tributo tramite il meccanismo
            dell'integrazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93.
            La società Italiana dovrà quindi apporre sulla fattura le informazioni rilevanti (aliquota, imposta, totale del documento) ed annotarla nel registro IVA vendite e acquisti.
            mmmh…...

            Caso inverso, società italiana alla fiera di zurigo, fa un servizio ad una società Americana.

            Tale operazione non è soggetta ad iva italiana art. 7-ter (pertanto sarà una operazione non soggetta e non da considerare ai fini del volume di affari e del calcolo del pro rata), giusto?

            Dovrà comunque essere fatturata a seguito della L228/2012

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              Fino al 31 dicembre 2009, l’articolo 17 prevedeva che i soggetti passivinon residenti né stabiliti in Italia, che avessero effettuato operazioni nel territoriodello Stato nei confronti di cessionari o committenti non esercenti attivitàd’impresa, arte o professione, dovessero assolvere agli obblighi IVA derivantidalla disciplina nazionale o identificandosi direttamente in Italia ovvero tramitela nomina di un rappresentante fiscale.
              Nel peculiare caso di cessioni di beni oprestazioni di servizi rese a soggetti passivi, i soggetti non stabiliti potevanoscegliere se identificarsi in Italia (o direttamente ovvero tramite la nomina di unrappresentante fiscale) o non identificarsi. Nel caso, poi, in cui il soggetto non residente avesse optato per tale ultima possibilità, il terzo comma dell’articolo 17stabiliva che gli obblighi in materia IVA fossero assolti dal cessionario ocommittente con il meccanismo del reverse charge. In base a tale disposizione eal comma 2 dell’articolo 44 del decreto legge n. 331, tale ultimo meccanismoapplicativo dell’imposta trovava in ogni caso applicazione (c.d. “reverse chargeobbligatorio”) – pure nell’ipotesi in cui il soggetto non residente fosseidentificato ai fini IVA in Italia – per le prestazioni (ad esempio, quelle derivantida contratti di locazione anche finanziaria di beni mobili materiali diversi daimezzi di trasporto, quelle pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica, quelledi trasporto intracomunitario di beni - e le relative intermediazioni - che avesseroavuto inizio nel territorio dello Stato) già disciplinate dall’articolo 7, quartocomma, lettera d), del d.P.R. n. 633 e dall’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e, finoalla sua soppressione, 8, del decreto legge n. 331 rese da un soggetto non stabilitonel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi stabilito. Per taliprestazioni, il debitore dell’imposta era comunque da individuarsi nelcommittente stabilito in Italia, anche quando il prestatore non residente fosse iviidentificato ai fini IVA.

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                La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2010Il secondo comma dell’articolo 17, così come sostituito dal decreto n. 18,amplia l’ambito applicativo del reverse charge obbligatorio, vale a dire delleipotesi in cui – in deroga ai criteri generali previsti dal primo comma dell’articolo17 del d.P.R. n. 633 – il debitore dell’imposta non è, come di regola avviene, ilcedente o prestatore, bensì il cessionario o committente.
                A partire dal 1° gennaio2010, l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di serviziterritorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti nonresidenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazionein Italia) – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quandoquesti sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificatoai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

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                  ROL, però così mi fai fare confusione!

                  Io sto parlando di quando una prestazione di servizi svolta da un soggetto passivo italiano non si considera soggetta ad iva per mancanza del presupposto della territorialità.

                  L'esempio che ho fatto prima è corretto?

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                    Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                    mmmh…...

                    Caso inverso, società italiana alla fiera di zurigo, fa un servizio ad una società Americana.

                    Tale operazione non è soggetta ad iva italiana art. 7-ter (pertanto sarà una operazione non soggetta e non da considerare ai fini del volume di affari e del calcolo del pro rata), giusto?

                    Dovrà comunque essere fatturata a seguito della L228/2012
                    non lo so....

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                      Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                      ROL, però così mi fai fare confusione!

                      Io sto parlando di quando una prestazione di servizi svolta da un soggetto passivo italiano non si considera soggetta ad iva per mancanza del presupposto della territorialità.

                      L'esempio che ho fatto prima è corretto?
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