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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...6_05_18_03.pdf

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          Visto che si para di IVA:

          - per rilevare l'assoggettamento ad iva (territorialità) per le prestazioni di servizi si fa riferimento al BtoB o BtoC, giusto?

          Quindi,
          - se BtoC: si IVA aliquota Italia con rivalsa.
          - se BtoB: no IVA mancanza presupposto territorialità (quindi non soggetta)?

          Questa è la regola generale, giusto?

          grazie ROL.

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            Messina, agguato a fucilate al presidente del Parco dei Nebrodi: salvo grazie all'auto blindata - Repubblica.it

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              (u businissss dei terreni demaniali.....)

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                Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                Visto che si para di IVA:

                - per rilevare l'assoggettamento ad iva (territorialità) per le prestazioni di servizi si fa riferimento al BtoB o BtoC, giusto?

                Quindi,
                - se BtoC: si IVA aliquota Italia con rivalsa.
                - se BtoB: no IVA mancanza presupposto territorialità (quindi non soggetta)?

                Questa è la regola generale, giusto?

                grazie ROL.
                Rol mi confermeresti quanto scritto?

                Il mio era un dubbio non una certezza

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                  Roma, così la camorra truccava il concorso per guardie carcerarie

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                    Il punto di partenza per la corretta analisi ai fini IVA della territorialità delle prestazioni di servizi è la regola generale dettata dall’art. 7– ter, D.P.R. 633/1972.
                    In base alla normativa richiamata, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità:
                    - per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R.
                    633/1972);
                    - per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett.b), D.P.R.
                    633/1972).

                    + art 17 dpr 633/72



                    L’articolo 1, comma 325, L. 228/2012 ha esteso l'obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito territoriale in base agli articoli 7-7-septies, D.P.R. 633/1972 (nuovo articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972).
                    Le fatture per prestazioni prive del requisito territoriale vanno emesse con l’annotazione:
                    inversione contabile per operazioni effettuate nei confronti di un soggetto IVA
                    in altro Stato UE;
                    operazione non soggetta per operazioni che si considerano effettuate fuori
                    dell'Unione europea.

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                      Una società italiana ha partecipato ad una fiera a Londra. In corrispondenza di tale evento ha usufruito dei servizi di una società inglese per l’allestimento degli stand fieristici. La società inglese ha emesso fattura senza indicazione
                      dell’IVA.

                      Le prestazioni di servizi relative all’allestimento di stand fieristici, tra soggetti passivi d’imposta, si considerano effettuate nel paese del committente.
                      L’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72, dispone che il committente italiano che riceve fattura da un soggetto UE in relazione a prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia è tenuto ad assolvere il tributo tramite il meccanismo
                      dell'integrazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93.
                      La società Italiana dovrà quindi apporre sulla fattura le informazioni rilevanti (aliquota, imposta, totale del documento) ed annotarla nel registro IVA vendite e acquisti.

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