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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    In caso di accertamento sintetico :

    a) l'attivazione del deflattivo (accertamento con adesione) è obbligatorio
    b) l'attivazione del deflattivo (accertamento con adesione) è facoltativo
    c) l'attivazione del deflattivo (accertamento con adesione) è obbligatorio solo in casi specifici.
    Doppio contraddittorio obbligatorio: prima si invita a comparire per fornire indicazioni sull'accertamento sintetico, poi si apre l'accertamento con adesione

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      ti dico quello che ho capito io........(ovviamente se non sei convinto rispondi come credi.....non mi dare questa responsabilità...)

      la domanda era questa.....

      La determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef, relativo all’anno d’imposta 2015 è un reddito :

      a) Netto
      b) Lordo
      c) Non dichiarato

      rileggiti l'articolo......

      la c non ciazzeca.......

      si balla su a e b.......

      la domanda è sul reddito accertato sinteticamente dall'agenzia......questo è al netto degli oneri art 10 e delle detrazioni in abbattimaneto dell'imposta lorda......(prima, con la norma vecchia era al lordo.....ossia non ti facevano dedurre/detrarre)

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        art 38 comma 8...

        "Dal reddito complessivo (quindi non si dice più REDDITO COMPLESSIVO NETTO) sono deducibili i soli oneri bla bla.....

        quindi
        reddito dichiarato---> lordo (infatti dice reddito complessivo)
        reddito accertato sinteticamente --> netto , per quello detto sopra....

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          quindi la risposta al quesito è A

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            se fosse stato un quiz prima della modifica la risposta sarebbe stata B

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              L’accertamento parziale ex art 41 bis del DPR 600/73 :

              a) Si caratterizza per avere un oggetto limitato e singoli elementi della fattispecie tributaria
              b) Rappresenta una deroga al principio di tendenziale unicità e globalità dell’atto di accertamento
              c) Si caratterizza per avere ad oggetto l’universalità dei redditi riferibili al contribuente, determinati con una particolare procedura


              L’accertamento parziale:

              a) Può essere emanato anche oltre i termini di cui all’art 43 del DPR 600/73
              b) Non preclude l’ulteriore azione accertatrice
              c) Può essere emanato anche sulla base di presunzioni semplici

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                B in entrambi i casi

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                  Si, la mia risposta originaria era sbagliatissima.

                  Dopo, leggendo i vostri commenti e la norma, mi sono corretto scrivendo che il reddito accertato sinteticamente è lordo.

                  Perchè mi scrivi che con la vecchia norma era lordo ma ora è netto (casomai il contrario).

                  Sia leggendo la norma 38 co 8 600/73, che il commento alla norma nel memento n. 65260…………"il reddito accertabile da sintetico si intende lordo"……………

                  ai fini del confronto dello scostamento tra dichiarato e accertabile………."si deve considerare il reddito dichiarato lordo con il reddito accertabile sinteticamente lordo, pertanto il reddito netto è ininfluente"………...

                  ………"dal reddito accertabile sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 tuir e detraibili le spese …….."

                  cit. memento fiscale al n. 65260

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                    L'avviso di accertamento per alcune imposte è titolo esecutivo :

                    a) decorsi 60 giorni dalla sua notificazione
                    b) decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso
                    c) decorsi 30 giorni dalla sua notificazione

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                      Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                      Si, la mia risposta originaria era sbagliatissima.

                      Dopo, leggendo i vostri commenti e la norma, mi sono corretto scrivendo che il reddito accertato sinteticamente è lordo.

                      Perchè mi scrivi che con la vecchia norma era lordo ma ora è netto (casomai il contrario).

                      Sia leggendo la norma 38 co 8 600/73, che il commento alla norma nel memento n. 65260…………"il reddito accertabile da sintetico si intende lordo"……………

                      ai fini del confronto dello scostamento tra dichiarato e accertabile………."si deve considerare il reddito dichiarato lordo con il reddito accertabile sinteticamente lordo, pertanto il reddito netto è ininfluente"………...

                      ………"dal reddito accertabile sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 tuir e detraibili le spese …….."

                      cit. memento fiscale al n. 65260

                      e mo vuoi mettere il memento fiscale con me???? ahahahah

                      ma scusa leggi l'articolo di legge e dimmi tu cosa pensi....che me frega del memento....

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