altro caso pratico....
Il contribuente persona fisica risulta evasore totale, quindi del tutto sconosciuto al Fisco se non per essere titolare di codice fiscale e di partita Iva; non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, pur risultando esercitare, da alcuni anni, una attività commerciale.
Tali sono i risultati di una verifica fiscale generale effettuata a suo carico, che, tuttavia, non ha evidenziato elementi utili alla determinazione delle imposte evase, ma ha consentito ai verbalizzanti di concludere che la ditta individuale di cui il contribuente è titolare non ha mai istituito né tanto meno tenuto, alcuna scrittura contabile obbligatoria.
Ci troviamo, quindi, dinanzi ad un caso in cui l'ufficio finanziario potrebbe sembrare impossibilitato ad accertare (maggiori) imposte dovute, potendo solo irrogare le sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni senza imposte dovute e per l'omessa tenuta della contabilità.
Da interrogazioni esperite al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria emerge tuttavia che il contribuente risulta essere intestatario di alcuni autoveicoli di media-alta cilindrata, relativamente ai quali è pertanto ipotizzabile che sostenga le spese di gestione e di manutenzione, salvo prova contraria.
L'ufficio può quindi convocare il contribuente ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 600/1973 o può notificargli un questionario, al fine di ottenere chiarimenti in merito.
Qualora il contribuente non ottemperi all'invito o alle richieste dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero non sia in grado di dimostrare che gli autoveicoli erano nella disponibilità di altri soggetti, ovvero che nel periodo di imposta ha conseguito redditi per i quali non vigeva l'obbligo di dichiarazione (circostanza, quest'ultima, che non esonerava, in ogni modo, il contribuente dal presentare le prescritte dichiarazioni, essendo titolare di una ditta individuale), ovvero, ancora, che le notizie in possesso dell'ufficio sono infondate, in tutto o in parte, l’Ufficio è senz'altro legittimato a procedere ad accertamento sintetico
Il contribuente persona fisica risulta evasore totale, quindi del tutto sconosciuto al Fisco se non per essere titolare di codice fiscale e di partita Iva; non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, pur risultando esercitare, da alcuni anni, una attività commerciale.
Tali sono i risultati di una verifica fiscale generale effettuata a suo carico, che, tuttavia, non ha evidenziato elementi utili alla determinazione delle imposte evase, ma ha consentito ai verbalizzanti di concludere che la ditta individuale di cui il contribuente è titolare non ha mai istituito né tanto meno tenuto, alcuna scrittura contabile obbligatoria.
Ci troviamo, quindi, dinanzi ad un caso in cui l'ufficio finanziario potrebbe sembrare impossibilitato ad accertare (maggiori) imposte dovute, potendo solo irrogare le sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni senza imposte dovute e per l'omessa tenuta della contabilità.
Da interrogazioni esperite al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria emerge tuttavia che il contribuente risulta essere intestatario di alcuni autoveicoli di media-alta cilindrata, relativamente ai quali è pertanto ipotizzabile che sostenga le spese di gestione e di manutenzione, salvo prova contraria.
L'ufficio può quindi convocare il contribuente ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 600/1973 o può notificargli un questionario, al fine di ottenere chiarimenti in merito.
Qualora il contribuente non ottemperi all'invito o alle richieste dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero non sia in grado di dimostrare che gli autoveicoli erano nella disponibilità di altri soggetti, ovvero che nel periodo di imposta ha conseguito redditi per i quali non vigeva l'obbligo di dichiarazione (circostanza, quest'ultima, che non esonerava, in ogni modo, il contribuente dal presentare le prescritte dichiarazioni, essendo titolare di una ditta individuale), ovvero, ancora, che le notizie in possesso dell'ufficio sono infondate, in tutto o in parte, l’Ufficio è senz'altro legittimato a procedere ad accertamento sintetico
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