ed ovviamente si sceglie la legge straniera dove più forte sono questi poteri.....(jersey...)
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Verdini al processo per crac del Credito Fiorentino: "Non sono diavolo, contatti continui con Bankitalia che è mia chiesa" - Il Fatto Quotidiano
"Lo vedo che qui non ci sono le firme. Ma non è giusto dire questo, scusi lo sfogo. Saranno smarriti gli originali…”.
aahahahahahahahhaahhahahahahahahahahahahahahhahaha hahahahahhahaha
un grande.....ahahahahah
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiola risposta a me riportava multilaterale.....
Nella pratica è presente quasi sempre.....e attraverso questa figura che il disponente (spesso) continua a gestire il proprio patrimonio......Infatti il guardiano limita i poteri del trustee......Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioed ovviamente si sceglie la legge straniera dove più forte sono questi poteri.....(jersey...)
un trust può essere riconosciuto ai fini fiscali solo se ha tutte le caratteristiche
elencate nella Convenzione dell’Aja e se, quindi, il disponente ha effettivamente ceduto il
controllo sui beni trasferiti in trust al trustee. Diversamente, il negozio, lungi dal potere essere
qualificato come trust, assume le caratteristiche di un mero soggetto interposto che scherma il
disponente o i beneficiari (a seconda di chi effettivamente esercita il controllo sui beni). Ne
consegue che, in tali casi, i beni in trust si considerano posseduti dal disponente (o dai
beneficiari) e devono essere tassati di conseguenza.
Quindi in base a questo e a quanto scritto da te sopra, si puo' dire che quest'istituto è nella pratica utilizzato in maniera impropria attraverso l'introduzione della figura del guardiano che limita i poteri del fiduciario e di fatto non fa produrre gli effetti giuridici che si dovrebbero avere in seguito alla costituzione del trust, cioe' la gestione del patrimonio del disponente da parte del fiduciario?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioToh cos'ho scovato...
un trust può essere riconosciuto ai fini fiscali solo se ha tutte le caratteristiche
elencate nella Convenzione dell’Aja e se, quindi, il disponente ha effettivamente ceduto il
controllo sui beni trasferiti in trust al trustee. Diversamente, il negozio, lungi dal potere essere
qualificato come trust, assume le caratteristiche di un mero soggetto interposto che scherma il
disponente o i beneficiari (a seconda di chi effettivamente esercita il controllo sui beni). Ne
consegue che, in tali casi, i beni in trust si considerano posseduti dal disponente (o dai
beneficiari) e devono essere tassati di conseguenza.
Quindi in base a questo e a quanto scritto da te sopra, si puo' dire che quest'istituto è nella pratica utilizzato in maniera impropria attraverso l'introduzione della figura del guardiano che limita i poteri del fiduciario e di fatto non fa produrre gli effetti giuridici che si dovrebbero avere in seguito alla costituzione del trust, cioe' la gestione del patrimonio del disponente da parte del fiduciario?
si
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggioeeee aspetta che prendo gli occhiali :-)))
vediamo se hai messo su gli occhiali......
Il legislatore fiscale utilizza una nozione più ampia di COMMERCIALITA’ rispetto al legislatore civilitisco…in che senso?
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