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A proposito di LBO......
La circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 precisa quanto segue:
“si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l’acquisto di partecipazioni,
in linea di principio, siano funzionali all’acquisizione della target company, sia nell’ipotesi di fusione (tipica delle operazione di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l’opzione per il consolidato fiscale.
In altri termini, si ritiene che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 96 nonche´ dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.
Tale conclusione si ritiene pienamente sostenibile tanto nell’ipotesi in cui l’operazione di
MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e societa` del gruppo e finanziatori)
esclusivamente residenti in Italia quanto nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia”.
La descritta tesi dell’Agenzia delle entrate e` in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione
n. 24434 del 30 ottobre 2013, la quale aveva precisato che gli “interessi passivi” relativi ai mutui passivi per l’acquisizione della “societa` target” erano indeducibili, in quanto ritenuti “spese non inerenti” ai sensi dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. Tali interessi passivi erano sostenuti dalla “societa` target” a vantaggio esclusivo del socio della newco e devono pertanto essere riaddebitati al socio medesimo.
La tesi dell’Agenzia delle entrate e` anche in contrasto con quella del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive il quale, con il Parere 8 maggio 2003, n. 4 aveva giudicato elusiva l’operazione di “LBO” sottoposta al suo esame, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta unicamente a precostituire in capo alla societa` incorporante componenti negativi di reddito (rappresentati dagli interessi passivi sostenuti da quest’ultima per l’acquisto della partecipazione), da portare ad abbattimento del reddito
della societa` successivamente incorporata.
Anche la Direzione Regionale del Veneto – con Comunicato Stampa del 19 gennaio 2011 – aveva giudicato elusivo il meccanismo del “Leveraged Buy Out”, in base al quale una nuova societa` acquisiva il controllo di un’altra, finanziando l’acquisto del pacchetto azionario tramite indebitamento bancario. L’indebito vantaggio fiscale derivava dalla deducibilita` degli interessi passivi sul finanziamento contratto per l’acquisizione.
La circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 precisa quanto segue:
“si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l’acquisto di partecipazioni,
in linea di principio, siano funzionali all’acquisizione della target company, sia nell’ipotesi di fusione (tipica delle operazione di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l’opzione per il consolidato fiscale.
In altri termini, si ritiene che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 96 nonche´ dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.
Tale conclusione si ritiene pienamente sostenibile tanto nell’ipotesi in cui l’operazione di
MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e societa` del gruppo e finanziatori)
esclusivamente residenti in Italia quanto nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia”.
La descritta tesi dell’Agenzia delle entrate e` in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione
n. 24434 del 30 ottobre 2013, la quale aveva precisato che gli “interessi passivi” relativi ai mutui passivi per l’acquisizione della “societa` target” erano indeducibili, in quanto ritenuti “spese non inerenti” ai sensi dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. Tali interessi passivi erano sostenuti dalla “societa` target” a vantaggio esclusivo del socio della newco e devono pertanto essere riaddebitati al socio medesimo.
La tesi dell’Agenzia delle entrate e` anche in contrasto con quella del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive il quale, con il Parere 8 maggio 2003, n. 4 aveva giudicato elusiva l’operazione di “LBO” sottoposta al suo esame, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta unicamente a precostituire in capo alla societa` incorporante componenti negativi di reddito (rappresentati dagli interessi passivi sostenuti da quest’ultima per l’acquisto della partecipazione), da portare ad abbattimento del reddito
della societa` successivamente incorporata.
Anche la Direzione Regionale del Veneto – con Comunicato Stampa del 19 gennaio 2011 – aveva giudicato elusivo il meccanismo del “Leveraged Buy Out”, in base al quale una nuova societa` acquisiva il controllo di un’altra, finanziando l’acquisto del pacchetto azionario tramite indebitamento bancario. L’indebito vantaggio fiscale derivava dalla deducibilita` degli interessi passivi sul finanziamento contratto per l’acquisizione.
http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...6_06_28_01.pdf
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