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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    quelli seri non cellanno.....
    Non hanno cosa? Il collaboratore? E' normale che si debba fare la trafila per entrare a lavorare all'Università, il problema è il come si entra e perché...
    Ultima modifica di strelizia; 04-06-2016, 13:25.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Non hanno cosa? Il collaboratore? E' normale che si debba fare la trafila per entrare a lavorare all'Università, il problema è il come si entra e perché...
      no il prof....... (serio) generalmente non ha nessun potere di disposizione all'interno dell'Ateneo........

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        spesso viene isolato e criticato dai colleghi......

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          ...e, generalmente, è molto amato da una piccola fetta di studenti...(quelli seri...)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            no il prof....... (serio) generalmente non ha nessun potere di disposizione all'interno dell'Ateneo........
            Quelli che si vogliono tirare fuori da questioni di potere...perché poi si tratta di questo...così facendo però non possono tirar su persone valide all'interno della facoltà...

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              Per portare avanti la ricerca però c'è bisogno di collaboratori...e per certe materie la ricerca e il tenersi aggiornati sono fondamentali...

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                Secondo me è un discorso complesso... :-)

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                  Vado a pranzare...ciao

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                    x il lavoro...

                    Un’operazione in voga nella pratica professionale, soprattutto alcuni anni or sono, è stata quella che del c.d. “leveraged cash out”.
                    L’operazione è la seguente: i soci di una società di capitali ricca di utili vendono le quotedella medesima, dopo averle rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001 pagando l’imposta del 4% o del 2% a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o no, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume quindi il ruolo di holding del gruppo.
                    In sostanza, la nuova holding acquisisce le quote indebitandosi presso i soci della vecchia società. Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso.

                    Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

                    L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.
                    L’elusione, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per crearti la holding e già te ne disfi?

                    L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

                    Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:
                    • il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
                    • il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
                    • il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
                    • il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.
                    Ultima modifica di ROL; 04-06-2016, 14:25.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      x il lavoro...

                      Un’operazione in voga nella pratica professionale, soprattutto alcuni anni or sono, è stata quella che del c.d. “leveraged cash out”.
                      L’operazione è la seguente: i soci di una società di capitali ricca di utili vendono le quotedella medesima, dopo averle rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001 pagando l’imposta del 4% o del 2% a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o no, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume quindi il ruolo di holding del gruppo.
                      In sostanza, la nuova holding acquisisce le quote indebitandosi presso i soci della vecchia società. Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso.

                      Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

                      L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie.
                      L’elusione, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per crearti la holding e già te ne disfi?

                      L’elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di cedere le quote in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

                      Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il comportamento sospetto si segnala:
                      • il fatto che il prezzo per l’acquisto delle quote non venga corrisposto. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la distribuzione dei dividendi per poter acquisire la liquidità necessaria;
                      • il cedente ed il cessionario coincidono nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;
                      • il corrispettivo non è legato all’effettivo valore delle quote acquistate;
                      • il contratto di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse non viene generalmente dato seguito. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l’incasso.


                      http://www.selpress.com/unionecommer...6012529083.pdf

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