Au revoir, vado a studiare...tra l'altro sulla trasformazione in societa' semplice ci sono delle novità dopo la Legge di Stabilita 2016...
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi fini fiscali le operazioni c.d. straordinarie presuppongo che i soggetti coinvolti producano :
a) Redditi d’impresa
b) Redditi d’impresa e Redditi di lavoro autonomo
c) Tutte le categorie reddituali indicate all’art 6 del tuir (questa è una domanda strana, inizialmente avrei detto A, però se si pensa ad una fusione di Enti non commerciali………….)
Ai sensi del Tuir l’operazione di trasformazione della società
a) Non rileva ai fini fiscali
b) È un’operazione straordinaria (mamma mia che domande! il principio è quello della neutralità, quindi non rileva ai fini fiscali, ma la trasformazione da società commerciale a società semplice mi sembra che crei dei realizzi……….)
c) È un’operazione ordinaria
Ai sensi del Tuir l’operazione di trasformazione della società
a) Non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, a esclusione di quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento
b) Non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento
c) Costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni
Ai sensi del tuir se un SRL si trasforma in Consorzio
a) L’operazione è fiscalmente irrilevante
b) I beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda
c) I beni della società si considerano realizzati in base al valore del costo
In caso di trasformazione eterogenea il tuir dispone che (devi dire se da società ad ente o viceversa, no?) :
a) Le riserve costruite prima della trasformazione sono assoggettate in capo ai soci o associati
b) Le riserve costituite dopo la trasformazione sono assoggettate a tassazione in capo ai soci o associati
c) Le riserve costituite dopo la trasformazione sonno esenti da imposta
La regola generale comunque segue la disciplina della società ante trasformazione (cioè della società che ha conseguito le riserve).
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della trasformazione :
a) Non è ammissibile (mi sembra di ricordare che sia possibile solo per fusione o scissione)
b) Opera solo nei casi di trasformazione omogenea
c) È sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dall’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla trasformazione.
Mamma mia che domande!!!!!!!!
Queste le ho sbagliate tutte
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione
a) non è ammissibile
b) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio entro il 31 Dicembre
c) opera limitatamente ai casi di scissione totale
Per il ragionamento che ho fatto prima. Ma forse valeva solo per le fusioni?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione :
a) non è possibile
b) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dall'esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra e società partecipanti alla fusione
c) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 Dicembre di ogni anno
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioGli interessi passivi non dedotti nei precedenti periodi d'imposta, in caso di fusione di società sono :
a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti
b) non sono riportabili
c) non sono riportabili, se d'importo inferiore a 15.000 €
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe perdite fiscali Ires pregresse, in caso di fusione sono :
a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione (limite del PN delle partecipanti)
b) riportabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite dell' 90% dalle incorporate
c) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe fusioni, le scissioni ed i conferimenti effettuati ai sensi degli art 176 e 178 del tuir costituiscono causa di interruzione del possesso ai fini della PEX :
a) no, in nessun caso
b) si, in ogni caso
c) dipende dal tipo di società partecipata o partecipante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNelle operazioni di scissione le azioni (o quote) spettano :
a) ai soci della società scissa
b) alla società scissa
c) alla società beneficiaria
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Grande ROL, belle domande, ma le fai te oppure hai un db sconfinato?
Per Strelizia: sul questionario puoi scarabocchiare quanto vuoi, quello che fa fede è la griglia.
Io ti consiglio prima di mettere le croci sul questionario e poi riportarle nella griglia alla fine.
Altro consiglio: sul questionario rispondi a tutte le domande anche quelle sulle quali sei indecisa (ovviamente con la risposta che ti sembra più), annotandoti vicino il fatto che non sei sicura.
Se le lasci in bianco, quando fai la seconda passata potresti andare nel pallone o mancarti il tempo.
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