IRES
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 88 del TUIR dal DLgs. 147/2015(c.d. decreto internazionalizzazione):
- per le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, la sopravvenienza attiva conseguente alla riduzione del debito viene totalmente detassata;
- per le procedure di concordato di risanamento, la sopravvenienza viene detassata soltanto in parte, analogamente a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento.Per espressa disposizione normativa, le modifiche in esame si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (2016, per i soggetti“solari”).
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 88 del TUIR dal DLgs. 147/2015(c.d. decreto internazionalizzazione):
- per le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, la sopravvenienza attiva conseguente alla riduzione del debito viene totalmente detassata;
- per le procedure di concordato di risanamento, la sopravvenienza viene detassata soltanto in parte, analogamente a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento.Per espressa disposizione normativa, le modifiche in esame si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (2016, per i soggetti“solari”).
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