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concorso 403 dirigenti AE

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    #81
    Il sillogismo, caro gianni, è il profumo della vita!

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      #82
      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      ……………curr curr…..:-)))) …….."ai fini del consolidamento e della salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria…..bla bla bla…….

      https://www.youtube.com/watch?v=MVNgLcJ0PiY

      Cartelle esattoriali, come si fa ricorso contro gli atti dei dirigenti "illegittimi" - Il Fatto Quotidiano

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        #83
        E per le cartelle inviate e già pagate negli anni precedenti esiste qualche rimedio? Si può adottare l'ipotesi di nullità per carenza assoluta di potere, e quindi anche l'imprescrittibilità dell'azione?

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          #84
          Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
          E per le cartelle inviate e già pagate negli anni precedenti esiste qualche rimedio? Si può adottare l'ipotesi di nullità per carenza assoluta di potere, e quindi anche l'imprescrittibilità dell'azione?

          no forse non hai capito...., lascia perdere le commissioni tributarie ci sarà un provvedimento volto a bloccare il tutto.....( che poi io sono anche d'accordo in questo caso, bisogna guardare alla sostanza delle cose...., comunque sono somme che erano dovute.....)

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            #85
            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            no forse non hai capito...., lascia perdere le commissioni tributarie ci sarà un provvedimento volto a bloccare il tutto.....( che poi io sono anche d'accordo in questo caso, bisogna guardare alla sostanza delle cose...., comunque sono somme che erano dovute.....)
            Se si adottasse la teoria del "funzionario di fatto" non sarebbe necessario neanche un provvedimento ad hoc del governo... Però c'è carenza assoluta di potere e in alcuni casi si potrebbe contestare il surplus delle somme richieste...

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              #86
              Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
              Se si adottasse la teoria del "funzionario di fatto" non sarebbe necessario neanche un provvedimento ad hoc del governo... Però c'è carenza assoluta di potere e in alcuni casi si potrebbe contestare il surplus delle somme richieste...

              L’interrogazione parlamentare
              In occasione del Question time alla Camera, il ministro Padoan ha in primo luogo chiarito che la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima ha rappresentato, nel tempo, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale, soprattutto in virtù dell’attività operativa svolta dall’Agenzia delle Dogane e delle Entrate: si pensi, a tal proposito, a tutte le attività di controllo e verifica e alla gestione del contenzioso tributario.

              L’intervento della Corte costituzionale non ha tuttavia pregiudicato la validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione dichiarata illegittima.
              La validità degli atti è infatti assicurata da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere dell’istituto della delega anche a funzionari.

              A conforto, anche la stessa Corte costituzionale ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che giudica sufficiente, ai fini della validità dell’atto tributario, la provenienza dell’atto dell’ufficio, in quanto idoneo ad esprimere all’esterno la volontà.
              Ciò risponde infatti ai principi di buon andamento di cui all’articolo 97, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell’azione amministrativa.

              Non si intravedono, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, né possono ipotizzarsi dei veri e propri vuoti dei poteri.

              Il ministro Padoan conclude quindi sottolineando che, ferma della necessità di tener conto delle indicazioni contenute nella sentenza della corte costituzionale, si stanno valutando le soluzioni ottimali per poter garantire la funzionalità dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.

              I precedenti
              Con l’interrogazione parlamentare n. 5-01563 del 27 novembre 2013, era già stato chiarito che, per quanto riguarda la legittimità degli atti emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali, “secondo la giurisprudenza amministrativa, quando la nomina di un soggetto a organo della pubblica amministrazione si appalesi illegittima e venga annullata, gli eventuali atti adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce (TAR Lazio, 14 febbraio 2011, n. 1379)”.

              Era stato altresì ricordato, sempre nella stessa sede, che il Consiglio di Stato, con la sentenza 10 marzo 2005, n. 992 aveva precisato che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina.

              Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate
              Certo che gli avvisi di accertamento siano tutti perfettamente validi è anche Vincenzo Busa, direttore centrale Affari legali e contenzioso dell’agenzia delle Entrate, il quale, in un’intervista alla stampa specializzata ha dichiarato che “la pronuncia di illegittimità della Consulta non produce effetti sugli atti firmati dal personale incaricato di funzioni dirigenziali. In termini molto chiari, nella decisione è affermato che gli atti emessi sono legittimi. La sentenza non si riflette sulla funzionalità dell’Agenzia né sulla idoneità degli atti emessi a esprimere la volontà all’esterno dell’amministrazione finanziaria, la cui legittimità pertanto è fuori discussione”.

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                #87
                25 Maggio 2015

                Dirigenti illegittimi. Sì ai motivi aggiunti

                La CTP di Campobasso segna un punto a favore dei contribuenti che hanno integrato i motivi di ricorso

                In caso di sottoscrizione dell’atto impugnato, da parte di un dirigente decaduto dopo la pronuncia d’incostituzionalità delle norme sulla nomina senza concorso dei dirigenti delle Agenzie fiscali, il contribuente può eccepire il difetto di sottoscrizione e di delega attraverso l’integrazione dei motivi di ricorso, ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992.

                È quanto emerge dalla sentenza n. 784/3/15 pubblicata il 21 maggio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.

                Una contribuente, dopo la pubblicazione dell’ormai nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, ha dedotto come motivo aggiunto, ex art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92, l’illegittimità del conferimento dell’incarico al dirigente firmatario dell’atto impugnato.
                La resistente AdE ha sostenuto l’inammissibilità del motivo aggiunto, poiché non dedotto con il ricorso introduttivo, dunque rientrante tra le situazioni già consolidate, come tali intangibili per effetto dell’intervenuta decadenza dal termine per proporre ricorso.

                Ebbene, la CTP molisana ha ritenuto ammissibile lo strumento processuale utilizzato dalla ricorrente per far rilevare la nullità dell’atto in contestazione.

                In un passaggio delle motivazioni si legge: “Nella concreta fattispecie correttamente e tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – la ricorrente ha utilizzato l’istituto dei motivi aggiunti, previsto dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione dell’art. 24 cit. limiti l’ammissibilità dei motivi aggiunti alla produzione in giudizio di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, poiché la interpretazione logico sistematica della norma induce a ritenere l’applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale (che è sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una norma che, dunque, deve ritenersi abrogata, e non già sentenza interpretativa)”.

                La sentenza della CTP di Campobasso, quindi, si schiera a favore di chi ha fatto rilevare l’illegittimità degli atti firmati da un dirigente decaduto, per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, mediante l’integrazione dei motivi di ricorso; mentre la CTR della Lombardia (sentenza 2184 del 19 maggio 2015) ha sostenuto la rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo della nullità dell’atto firmato da un dirigente decaduto, sicché il contribuente sarebbe ammesso a sollevare la questione in pubblica udienza (come avvenuto nel caso trattato dalla CTR meneghina) o con memoria illustrativa o nell’atto d’appello o, infine, nel ricorso per Cassazione.

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                  #88
                  Benone.... E ancora non si sa nulla del destino della dirigenza fiscale...

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                    #89
                    Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                    Benone.... E ancora non si sa nulla del destino della dirigenza fiscale...

                    perchè non si farà più il concorso?

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                      #90
                      che disastro......chi pagherà ora?

                      http://it.blastingnews.com/economia/...-00415673.html

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                      Sto operando...
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