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Originariamente inviato da leo_ Visualizza il messaggioSi, lo è...ma tanto pure se ci fosse non avrei possibilità di far di più
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
...." baciami scioccone"...direbbe qualcuno :-)))
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Il palazzo più sfortunato del mondo...:-)
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Per chi fosse interessato......
Frode fiscale: organizzatore non punibile come il promotore
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 2 febbraio 2015
Nei casi di frode fiscale, chi recluta la “testa di legno” non può essere ritenuto il promotore dell’associazione per delinquere.
È quanto emerge dalla sentenza 2 febbraio 2015 n. 4680 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
Gli ermellini hanno esaminato – accogliendolo - il ricorso di un imprenditore al quale è stato contestato il ruolo di promotore di un’associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La difesa ha fatto presente che l’imputato si era limitato a reclutare una “testa di legno”, sicché il giudice di merito non avrebbe dovuto attribuirgli il ruolo di “promotore” del sodalizio criminale; ciò anche in considerazione del fatto che il medesimo imputato agiva su disposizioni specifiche impartitegli da altro soggetto, capo della consorteria, il che avrebbe dovuto portare a escludere ogni autonomia decisionale.
Ebbene, gli assunti della difesa hanno fatto breccia presso le aule del Palazzaccio.
La Terza Sezione Penale ha affermato che la questione posta dal ricorrente è incentrata sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. (“Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza”), in quanto è indubbio che il reato di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo (promotori, costitutori e organizzatori), ma autonome tra loro, che hanno in comune il solo riferimento a un sodalizio criminoso, per cui la condotta del "promotore" (come, del resto, quella dell'organizzatore) è attributiva di un ruolo autonomo nella consumazione del reato associativo.
A giudizio degli ermellini, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello, la figura del “promotore” è quella del soggetto che assume l’iniziativa della costituzione del sodalizio criminoso ed è innegabile che il tipo di condotta posta in essere dal ricorrente è più vicina a quella dell’“organizzatore”, ma in relazione a questa non “v’è stata alcuna contestazione né modifica dell’imputazione originaria”.
Dunque, la Corte territoriale dovrà rivedere il proprio verdetto.
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Salve!!!
Ma che tempo fa dalle vostre parti?
Qui non si capisce nulla...nevica, sole, nebbia, ghiaccio, acqua, vento, sole, neve.... mah!!!
...dicono che stanotte arriverà la grande nevicata che colpirà anche la Sardegna (Pierì sei pronta?) e che domani saremo tutti bloccati.
Pernaaccaaaaaaaa dove sei?
Urge consulto!!!!
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