comunque.....
È principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (C.S., sez. IV, 14.5.2007, n. 2423; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.10.2005, n. 1854; C.S., sez. IV, 29.11.2002, n. 6530; TAR Campania, NA, sez. V, 28.9.2002, n. 5874).
Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).
Aggiunge la giurisprudenza che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).
La prevalenza, sulle norme generali eventualmente difformi, del contenuto di un bando di concorso per l'assunzione a pubblici impieghi, in quanto costituente la "lex specialis" del relativo procedimento, è ribadita da C.S., sez. V, 4.8.2000, n. 4304.
Si afferma ancora che nelle procedure di assunzione tramite concorso, il relativo bando riveste una funzione particolare che è quella di costituire, nell'interesse pubblico alla speditezza, alla trasparenza ed alla imparzialità, il punto fondamentale di riferimento dell'azione amministrativa, il che genera un affidamento nei partecipanti alla procedura giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che provvedimenti sfavorevoli per i candidati debbono basarsi solo su chiare ed univoche disposizioni del bando e non in modo indiretto attraverso vaghi ed indeterminati rinvii ad altre disposizioni (C.S., sez. V, 9.5.2000, n. 2651).
È principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (C.S., sez. IV, 14.5.2007, n. 2423; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.10.2005, n. 1854; C.S., sez. IV, 29.11.2002, n. 6530; TAR Campania, NA, sez. V, 28.9.2002, n. 5874).
Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).
Aggiunge la giurisprudenza che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).
La prevalenza, sulle norme generali eventualmente difformi, del contenuto di un bando di concorso per l'assunzione a pubblici impieghi, in quanto costituente la "lex specialis" del relativo procedimento, è ribadita da C.S., sez. V, 4.8.2000, n. 4304.
Si afferma ancora che nelle procedure di assunzione tramite concorso, il relativo bando riveste una funzione particolare che è quella di costituire, nell'interesse pubblico alla speditezza, alla trasparenza ed alla imparzialità, il punto fondamentale di riferimento dell'azione amministrativa, il che genera un affidamento nei partecipanti alla procedura giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che provvedimenti sfavorevoli per i candidati debbono basarsi solo su chiare ed univoche disposizioni del bando e non in modo indiretto attraverso vaghi ed indeterminati rinvii ad altre disposizioni (C.S., sez. V, 9.5.2000, n. 2651).
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